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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39520/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Corace Antonio: censura relativa alla motivazione e alla natura della confisca disposta in sentenza di patteggiamento, lamentando che il giudice si è limitato a disporre "confisca di quanto in sequestro" senza indicare se trattasi di confisca diretta o per equivalente, né quantificare il profitto da sottoporre a misura ablatoria (art. 12-bis d.lgs. 74/2000). Sales Carlo: deduce errata qualificazione giuridica per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 e omissione di pronuncia ex art. 129 c.p.p.; inoltre presenta motivo nuovo relativo all'art. 9 d.lgs. 74/2000 (concorso come emittente e utilizzatore).

La decisione

Ricorso di Sales Carlo dichiarato inammissibile: la censura di errata qualificazione è generica e non rientra nei ristretti motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per la cassazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta; il motivo nuovo è inammissibile ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Ricorso di Corace Antonio ritenuto fondato limitatamente alla statuizione sulla confisca: la sentenza impugnata è annullata solo in relazione alla confisca perché la motivazione è insufficiente (la mera formula "confisca di quanto in sequestro" non soddisfa l'obbligo di indicare natura, presupposti e quantificazione del profitto). Rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame esclusivamente sulla confisca.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiesto che la confisca sia adeguatamente motivata: il giudice deve indicare la natura della confisca (diretta o per equivalente) e la quantificazione del profitto da sottoporre a misura ablatoria; la mera formula "confisca di quanto in sequestro" è insufficiente.

  • art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che disciplina una circostanza aggravante contestata a Sales; la Corte rileva che la deduzione di errata qualificazione va valutata alla stregua dei limiti di ammissibilità del ricorso in patteggiamento.

  • art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Motivo nuovo proposto da Sales (concorso come emittente e utilizzatore) ritenuto inammissibile ex art. 585 c.p.p. in quanto nuovo e tardivo.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento: consentiti solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (solo se errore manifesto) e all'illegalità della pena.

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dei motivi nuovi introdotti in cassazione; applicata per respingere il motivo nuovo di Sales.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulla pronuncia di circostanze aggravanti o attenuanti; Sales deduce omissione ma la censura è ritenuta generica e non rilevante nei termini previsti per il patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per l'imposizione delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nei confronti di Sales.

  • Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Principio secondo cui se la misura di sicurezza o la confisca non è parte dell'accordo, la sentenza di patteggiamento è ricorribile per vizio di motivazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.); qui rilevante per stabilire l'ammissibilità del ricorso di Corace.

  • Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022 (Anastasio) e Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019 (Bushi)

    Giurisprudenza che afferma l'obbligo motivazionale del giudice in materia di confisca anche nelle sentenze di patteggiamento: non è sufficiente una formula sommaria, occorre una indicazione che renda comprensibili i presupposti e l'entità della misura ablativa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: errori di qualificazione sono rilevabili solo se manifesti e privi di opinabilità.
  • Motivi nuovi introdotti in cassazione sono inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; se una censura non era dedotta in precedenza va generalmente respinta.
  • Se la confisca non era parte dell'accordo di patteggiamento, l'imputato può impugnare la statuizione sulla confisca per vizio di motivazione secondo la disciplina ordinaria (più ampia); la Corte può annullare limitatamente alla confisca e rinviare per nuova valutazione.
  • Nelle sentenze di patteggiamento il giudice deve comunque motivare adeguatamente la confisca: deve indicare la natura (diretta o per equivalente), gli oggetti/beni interessati e la quantificazione del profitto/ammontare sottoposto a confisca; formulazioni generiche come "confisca di quanto in sequestro" sono insufficienti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se non vi è colpa grave ma comunque l'inammissibilità sussiste, disporre un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende.

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