Cassazione Penale, Sentenza n. 598/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 01/06/2011 al 14/11/2012 in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato la domanda ritenendo che Versaci, avvalendosi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia, avesse avuto una condotta di colpa grave/connivenza che aveva inciso in modo decisivo sull'adozione della misura cautelare. Il ricorrente ha impugnato tale decisione per violazione di legge e carenza motivazionale, sostenendo che non era stato indicato quale elemento cognitivo noto a lui e taciuto avrebbe modificato l'apprezzamento del giudice della cautela, e che non risultava che egli fosse a conoscenza di condotte illecite altrui
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame. La Corte ha rilevato che l'orientamento applicato dalla Corte di appello, che valorizzava negativamente l'esercizio del diritto di non rispondere, è stato superato dall'intervento del legislatore (d.lgs. n.188/2021) che ha modificato l'art.314 c.p.p.: l'esercizio della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione". Di conseguenza la Corte di appello dovrà riesaminare la domanda di riparazione prescindendo dall'esercizio della facoltà di non rispondere e valutare se esistano altri elementi concreti che dimostrino la connivenza o la vicinanza dell'istante agli ambienti criminali, circostanziandoli e spiegandone la valenza ai fini dell'adozione della misura cautelare
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
«L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»
La modifica legislativa precisa che il ricorso alla facoltà di non rispondere non può costituire, di per sé, motivo per negare l'indennizzo per ingiusta detenzione
d.lgs. n. 188 del 8/11/2021 (art. 4)
Ha introdotto la modifica dell'art.314 c.p.p. per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343, limitando la possibilità di valutare negativamente l'esercizio del diritto di non rispondere
Direttiva (UE) 2016/343
Norma sovranazionale di riferimento per il rafforzamento della presunzione di innocenza e delle garanzie procedurali, che ha imposto al legislatore nazionale adeguamenti volti a tutelare diritti quali il diritto di non rispondere
artt. 646, comma 1, lett. a), 125, 627 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per censurare la motivazione e la valutazione probatoria della Corte di appello; in generale attengono ai vizi della motivazione e alle modalità di riesame delle misure cautelari e delle impugnazioni
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.188/2021 (adeguamento alla Direttiva UE 2016/343) l'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere usato automaticamente per negare il diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione
- Per rifiutare l'indennizzo lo Stato deve dimostrare, con motivazione specifica e contestualizzata, che la condotta colposa dell'indagato (diversa dall'esercizio di un diritto) ha avuto un ruolo decisivo e determinante nell'adozione della misura cautelare
- La mera elencazione di elementi indicativi di connivenza o silenzio non è sufficiente: il giudice deve spiegare la valenza sinergica di tali elementi rispetto alla misura cautelare e come gli stessi avrebbero effettivamente influito sulla valutazione della gravità indiziaria
- Fatti concreti (es. comunicazioni telefoniche, rapporti stabiliti e accertati con soggetti condannati, altri comportamenti oggettivi) possono ancora costituire motivo ostativo al risarcimento se provati e motivati nel loro nesso causale con la custodia cautelare
- In procedure di rinvio la Corte chiamata a riesaminare deve prescindere dall'uso del silenzio come elemento ostativo e verificare isolatamente e compiutamente gli altri fattori ritenuti rilevanti
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