Sentenza n. 413/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, n. 293/2025, depositata e resa pubblica il 17.07.2025, sul ricorso r.g. 942/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.12.2025 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e condannato l’Amministrazione al rimborso delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e rimasta ineseguita. La sentenza riconosceva il diritto della docente a usufruire, per gli anni scolastici indicati, del beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre al rimborso delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto anche la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza e l’adozione di una misura coercitiva per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito opponendosi al ricorso. Il TAR ha verificato la formazione del giudicato e la procedibilità dell’azione, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero alle statuizioni contenute nel giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla Direzione Generale competente, stabilendo che il commissario operi soltanto su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda nei successivi 60 giorni, direttamente o tramite funzionario delegato, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese e il contributo sono stati distratti in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Prevede l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l’esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale riconosciuto tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone alla parte soccombente il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa, nella misura versata, una volta passato in giudicato il provvedimento.
art. 21 l. 4 agosto 2006, n. 248
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 in materia di rimborso del contributo unificato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L’inerzia dell’Amministrazione nell’attuazione delle statuizioni contenute in un giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare anticipatamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e a un’apposita istanza del creditore.
- Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto alcun compenso per l’esecuzione del giudicato.
- L’Amministrazione che abbia dato causa al giudizio di ottemperanza con il proprio inadempimento deve rimborsare le spese del giudizio e il contributo unificato alla parte vittoriosa.
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