Sentenza n. 2301/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura in ordine all’istanza di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-; - alla mancata ostensione degli atti richiesti con istanza di accesso, rimasta totalmente inevasa; - alla mancata comunicazione e accessibilità dell'atto depositato sulla piattaforma SEND, il cui contenuto non è stato in alcun modo reso conoscibile al ricorrente; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza, - di rendere integralmente accessibile il fascicolo procedimentale; - di assicurare la piena conoscibilità dell'atto depositato su SEND, quale esso sia; - di concludere il procedimento adottando un provvedimento conclusivo legittimo, motivato e comunicato nelle forme di legge; E PER LA CONDANNA delle Amministrazioni intimate, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., a provvedere sulle suddette istanze entro il termine perentorio che sarà fissato dall'Ecc.mo Tribunale, con eventuale nomina di Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. per l'ipotesi di perdurante inottemperanza; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO dell'inopponibilità al ricorrente della presunta notificazione digitale dell'atto depositato su SEND, in difetto di effettiva conoscibilità, e per ogni conseguente declaratoria utile, ivi compresa la remissione in termini ex art. 37 c.p.a., ove ritenuta necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dedotto sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché mancata ostensione del fascicolo e mancata conoscibilità del decreto di concessione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di cittadinanza presentata il 29 novembre 2021, oltre all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, di rendere accessibile il fascicolo e di comunicare il provvedimento asseritamente depositato sulla piattaforma SEND. Ha inoltre dedotto l'inopponibilità della notificazione digitale per difetto di effettiva conoscibilità e chiesto, ove necessario, la rimessione in termini. Il Ministero dell'Interno ha prodotto il fascicolo procedimentale e ha rappresentato che il procedimento era già stato definito con decreto di concessione della cittadinanza del 28 marzo 2024. La notifica del decreto non si è perfezionata perché il destinatario è risultato sconosciuto; inoltre, la richiesta di indicazione o attivazione di un indirizzo PEC, caricata sul portale il 7 dicembre 2024 e visualizzata il 10 dicembre 2024, non ha ricevuto riscontro. In corso di giudizio l'amministrazione ha depositato documentazione e una relazione difensiva, mentre il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile. La domanda diretta all'accertamento del silenzio-inadempimento e alla condanna dell'amministrazione a provvedere è stata dichiarata inammissibile, poiché al momento della notificazione e del deposito del ricorso, avvenuti il 14 novembre 2025, il procedimento era già stato definito con il decreto di concessione della cittadinanza del 28 marzo 2024. Secondo il Collegio, l'azione avverso il silenzio presuppone l'inerzia dell'amministrazione, che non è configurabile quando il provvedimento conclusivo sia già stato adottato, anche se la relativa notificazione non si sia perfezionata per una causa non imputabile alla pubblica amministrazione. La domanda di accesso al fascicolo è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il deposito in giudizio della documentazione da parte del Ministero ha soddisfatto la pretesa ostensiva. Le spese sono state compensate in ragione della specificità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone l'inerzia dell'amministrazione; essa non è configurabile quando il procedimento sia già stato definito con l'adozione del provvedimento conclusivo.
art. 117 c.p.a.
La domanda di condanna dell'amministrazione a provvedere non può essere accolta o esaminata quando, prima della proposizione del ricorso, sia già stato adottato il provvedimento conclusivo.
art. 37 c.p.a.
La richiesta di rimessione in termini è stata prospettata dal ricorrente, ma la sentenza non la esamina né la accoglie espressamente.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile quando, prima della proposizione del ricorso, l'amministrazione abbia già adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, anche se tale provvedimento non sia stato validamente notificato al destinatario.
- La mancata perfezione della notificazione del provvedimento conclusivo non consente di configurare l'inerzia dell'amministrazione quando l'omessa notificazione dipenda da una causa non riconducibile alla responsabilità della pubblica amministrazione.
- La domanda di accesso agli atti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione produca in giudizio la documentazione richiesta e tale produzione sia satisfattiva della pretesa ostensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →