Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2019 n. 12333 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per insufficiente motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero escluso l'imponibilità ai fini IRPEF della somma ricevuta dalla contribuente senza esaminare adeguatamente la reale natura edificatoria e la destinazione urbanistica dei terreni al momento dell'esproprio. L'Amministrazione contestava in particolare il rilievo attribuito alla classificazione formale nelle zone E o F del piano regolatore, deducendo che l'area fosse originariamente edificabile e che la destinazione all'edilizia scolastica potesse comportare una variante automatica dello strumento urbanistico. La Corte ha inoltre escluso l'efficacia del giudicato favorevole ottenuto da altro comproprietario, in assenza di identità delle parti e poiché i comproprietari non erano coobbligati solidali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la concreta destinazione urbanistica ed edificatoria del terreno e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva l'imponibilità della somma: la precedente decisione favorevole alla contribuente è stata annullata per motivazione insufficiente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    L'eccezione di incompetenza territoriale, se proposta tardivamente, non può essere esaminata; nel caso concreto la CTR l'ha ritenuta tardiva.

  • Codice civile, art. 1306

    La disciplina sugli effetti del giudicato tra coobbligati solidali non è applicabile ai diversi comproprietari, che rispondono ciascuno limitatamente alla propria quota.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Consente di censurare in cassazione l'omesso o insufficiente esame motivazionale di un fatto decisivo e controverso; la Corte ha ritenuto sussistente tale vizio.

  • Legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 5

    La norma assoggetta a imposizione le plusvalenze derivanti dall'espropriazione di terreni edificabili ricadenti nelle zone omogenee A, B, C e D.

    Per stabilire l'imponibilità non è sufficiente considerare la denominazione formale della zona nel piano regolatore: occorre verificare la concreta destinazione edificatoria dell'area e il suo effettivo inserimento nelle zone urbanistiche rilevanti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) (TUIR, nella numerazione vigente all'epoca)

    La disposizione individua tra i redditi diversi le plusvalenze immobiliari rilevanti ai fini IRPEF, comprese quelle connesse alla cessione o all'espropriazione di terreni edificabili secondo la disciplina speciale.

  • Legge n. 412 del 1975, art. 10

    Secondo la tesi dell'Amministrazione, la scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica può comportare una variante automatica del piano regolatore, elemento da valutare per determinare la natura edificatoria dell'area.

  • D.M. 2 aprile 1968

    Stabilisce la classificazione delle zone territoriali omogenee, alle quali rinvia la disciplina fiscale delle plusvalenze da espropriazione.

Massime di principio

  • In materia di tassazione delle somme ricevute per espropriazione, la semplice classificazione formale dell'area nel piano regolatore non è necessariamente decisiva: bisogna accertare la destinazione urbanistica effettiva al momento fiscalmente rilevante.
  • La collocazione dell'area in una zona destinata a verde pubblico, servizi o edilizia scolastica non esclude automaticamente la natura edificatoria né l'imponibilità della plusvalenza.
  • Il giudice deve esaminare e motivare specificamente tutti gli elementi urbanistici e probatori rilevanti, inclusi eventuali piani attuativi, varianti automatiche e accertamenti compiuti dal giudice ordinario sul valore edificabile del terreno.
  • Il momento da considerare per la qualificazione dell'area deve essere individuato in relazione alla disciplina applicabile e alla fase rilevante della procedura espropriativa, verificando gli strumenti urbanistici concretamente vigenti.
  • Il giudicato favorevole ottenuto da un altro comproprietario non si estende automaticamente agli altri comproprietari quando non vi sia identità delle parti e non ricorra un'obbligazione solidale.
  • La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non decide definitivamente l'obbligo tributario, ma impone al giudice di merito un nuovo esame completo e adeguatamente motivato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.