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Sentenza

Sentenza del 24/02/2020 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava l'intimazione di pagamento n. XXX (euro 144.707,17) e il preavviso di iscrizione ipotecaria n. YYY (euro 136.442,14). Motivi di ricorso: 1) prescrizione delle cartelle presupposte; 2) esistenza di due prelievi forzosi su conto corrente per euro 32.092,84 di dubbia titolarità; con riguardo al preavviso di ipoteca: 3) prescrizione; 4) illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché relativa a pretese sub iudice e in parte già pagate; 5) omessa identificazione del bene immobile; 6) omessa indicazione del calcolo degli interessi di mora. In appello la contribuente ha contestato altresì la tesi che le istanze di rateizzazione interrompano la prescrizione e ha denunciato omissioni di pronuncia su nullità e interessi e questioni sulle spese.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi. La CTR ha ritenuto determinante il tema della prescrizione e ha stabilito che le istanze di rateizzazione presentate dalla contribuente non costituiscono di per sé riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione. Pertanto ha dichiarato intervenuta la prescrizione dei crediti dedotti negli atti impugnati. Gli altri motivi d'appello sono stati assorbiti. Per la complessità della materia e l'incertezza giurisprudenziale, le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    Individua, con gli art. 2944 c.c., le cause tassative di interruzione della prescrizione (domanda giudiziale, costituzione in mora, riconoscimento del diritto). La Commissione richiama la norma per precisare che non ogni comportamento del contribuente interrompe la prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui il riconoscimento del diritto da parte del debitore interrompe la prescrizione; la CTR richiede però che il riconoscimento sia inequivoco (dichiarazione unilaterale recettizia o comportamento univoco).

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato come fonte della costituzione in mora; la costituzione in mora è indicata tra le cause di interruzione della prescrizione.

  • art. 19 d.P.R. 602/1973

    Riferimento normativo sulle istanze di rateizzazione cui l'Ufficio ha fatto riferimento per sostenere l'interruzione della prescrizione; la CTR però ha ritenuto che la semplice richiesta di dilazione non sia di per sé idonea a riconoscere il debito e interrompere i termini prescrizionali.

  • art. 1988 c.c.

    La sentenza di primo grado aveva ritenuto che il comportamento della contribuente fosse riconducibile a forma di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.; la CTR ha ritenuto ciò errato, affermando che non si è configurato un riconoscimento tale da impedire la contestazione del debito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla motivazione sulla pronuncia di condanna alle spese; la CTR ha comunque compensato le spese per la complessità e incertezza giurisprudenziale.

Massime di principio

  • La presentazione di una istanza di rateizzazione non interrompe automaticamente la prescrizione: solo un riconoscimento del debito inequivoco (dichiarazione recettizia o comportamento unilateralmente riconoscente) o uno degli atti tassativi indicati dagli artt. 2943-2944 c.c. interrompono la prescrizione.
  • Pagamenti parziali o richieste di dilazione, di per sé, non precludono il diritto del contribuente a impugnare l'atto tributario, salvo che si dimostri una chiara rinuncia al diritto di contestazione.
  • In contestazioni sulla prescrizione è fondamentale documentare le date e la natura degli atti interruttivi o estintivi (notifiche, istanze, pagamenti, atti esecutivi) e richiedere all'ente la dimostrazione degli atti interruttivi invocati.
  • Nel caso di preavviso di iscrizione ipotecaria, oltre alla eventuale eccezione di prescrizione, occorre verificare la correttezza formale (identificazione del bene, indicazione del calcolo degli interessi, coerenza con crediti effettivamente dovuti) e produrre documentazione di pagamenti o cause pendenti che incidano sulla legittimità dell'iscrizione.
  • Se la giurisprudenza è contrastante e la questione è complessa, è possibile chiedere la compensazione delle spese di lite; per i contribuenti è consigliabile chiedere sempre la registrazione per iscritto che la richiesta di rateizzazione non comporti rinuncia a impugnare l'atto.
  • Per l'amministrazione: per sostenere l'interruzione della prescrizione è opportuno provare atti formali idonei (es. costituzione in mora, accettazione inequivoca del debito, provvedimenti motivati) e non basarsi solo su richieste di dilazione o pagamenti parziali.

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