Ordinanza n. 2463/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 36477 del 10 marzo 2025, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - USANSOA - Sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni ha disposto l’inserimento nel casellario informatico dell’annotazione a carico di -OMISSIS- relativa alla esclusione da parte di Consip S.p.a. dalla gara a procedura aperta suddivisa in 34 lotti per l’appalto dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia (ID 2201); - di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare la nota prot. n. 0098705 del 27 agosto 2024, recante comunicazione di avvio del procedimento riferimento fasc. n. 3420/2024, e per quanto occorra, in parte qua, del Regolamento A.n.a.c. di cui alla delibera n. 861/19 e s.m.i.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici relativa all'esclusione da una gara per grave illecito professionale
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui l'ANAC ha disposto l'inserimento nel casellario informatico dell'annotazione relativa alla sua esclusione da una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia. L'esclusione, disposta da Consip ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 50/2016, era fondata su illeciti commessi da un soggetto appartenente a un'altra società che aveva ceduto il ramo d'azienda all'impresa ricorrente e che operava quale impresa ausiliaria. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e, per quanto occorrente, il regolamento ANAC adottato con delibera n. 861/2019 e successive modificazioni. Il giudizio non poteva essere definito nel merito poiché né Consip né le altre parti avevano depositato il provvedimento di esclusione oggetto dell'annotazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso la legittimità dell'annotazione né dell'esclusione. Ha disposto, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 46, comma 2, c.p.a., l'acquisizione del provvedimento di esclusione oggetto dell'annotazione, il cui deposito potrà essere effettuato dall'ANAC o dalla parte più diligente. Ha inoltre ordinato a Consip, quale stazione appaltante, di depositare una dettagliata relazione sui fatti all'origine dell'esclusione entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La ricorrente deve notificare l'ordinanza entro 5 giorni dalla comunicazione della Segreteria. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 9 giugno 2026. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'annotazione impugnata nel casellario informatico.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016
grave illecito professionale
La norma è indicata quale fondamento dell'esclusione dalla gara, derivante da illeciti attribuiti a un soggetto appartenente alla società che aveva ceduto il ramo d'azienda all'impresa ricorrente.
art. 2, comma 2, c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 46, comma 2, c.p.a. quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal TAR.
art. 46, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base per l'acquisizione del provvedimento di esclusione e della relazione sui fatti da parte della stazione appaltante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve decidere sull'impugnazione di un'annotazione nel casellario informatico fondata su un'esclusione da una gara, la disponibilità del provvedimento di esclusione e degli elementi fattuali posti a suo fondamento è necessaria per la decisione di merito.
- Se il provvedimento di esclusione oggetto dell'annotazione non è stato depositato, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisirlo e può ordinare alla stazione appaltante di depositare una relazione dettagliata sui fatti che hanno determinato l'esclusione.
- Gli incombenti istruttori possono essere posti a carico della stazione appaltante non costituita in giudizio, quando essa è il soggetto che ha adottato l'atto presupposto indispensabile per valutare la legittimità dell'annotazione impugnata.
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