Cassazione Penale, Sentenza n. 30383/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per i reati collegati al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990 e numerosi reati-fine), deducendo la mancata sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo e l'erroneo riconoscimento del ruolo di organizzatore. Il difensore sosteneva che le intercettazioni avessero significato generico e che le condotte dimostrate fossero riconducibili solo a singole cessioni, non a una struttura associativa stabile; inoltre lamentava l'assenza di elementi idonei a porre Pagliuso in posizione di coordinamento rispetto agli altri indagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e non sindacabile in sede di legittimità la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato intercettazioni telefoniche, videoriprese e dichiarazioni di acquirenti per ricostruire l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico, con struttura gerarchica, divisione stabile dei compiti, luoghi comuni di deposito e pluralità di reati-fine. Ha confermato altresì gli elementi che delineavano il ruolo di organizzatore di Pagliuso (coordinamento, gestione del denaro, autonomia nelle forniture e nelle direttive impartite ai partecipi, riferimento alla cosiddetta "bacinella comune"). In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma sulla disciplina degli stupefacenti usata per inquadrare i delitti-fine relativi al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti; la contestazione è collegata alla esistenza di un'associazione finalizzata a tale reato.
codice penale, art. 416-bis (associazione di tipo mafioso e disposizioni sull'agevolazione e ruoli)
Riferimento alla normativa sull'associazione per delinquere (nel testo indicata la disciplina aggravata e l'accertamento del ruolo di organizzatore); la giurisprudenza richiede che il contributo dell'organizzatore sia strutturato ed indispensabile per la realizzazione del pactum sceleris, anche se non necessariamente al vertice della compagine.
codice penale, art. 425 (richiamato nel provvedimento come aggravante/recidiva)
Richiamato nel provvedimento in riferimento alle aggravanti (nel testo appare la menzione di "425 n. 2"); utilizzato nel quadro valutativo delle aggravazioni e della pericolosità dell'indagato.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; disciplinazione emergenziale che modifica aspetti procedurali del processo in determinate ipotesi.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016 (Riva, Rv. 268962)
Precedente richiamato per il principio secondo cui il ruolo di organizzatore può essere riconosciuto anche se l'aggressore non è al vertice assoluto del gruppo, purché il suo contributo sia strutturato e indispensabile.
Massime di principio
- In sede di Cassazione la valutazione delle prove e del complesso indiziario è limitata: se il giudice del merito ha fornito una motivazione logica e dettagliata, la rivisitazione integrale dei fatti non è ammessa.
- Intercettazioni e videoriprese, se chiare e contestualizzate, costituiscono elementi probatori forti per dimostrare l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico, soprattutto se corroborate da dichiarazioni di acquirenti e da riscontri materiali (magazzini, depositi).
- Per riconoscere la responsabilità in qualità di organizzatore occorrono indizi di coordinamento, autonomia decisionale, gestione di risorse comuni (es. denaro/"bacinella comune") e impartizione di direttive riconosciute dagli altri partecipi; non è necessario essere formalmente al vertice della struttura.
- La presenza di pluralità e reiterazione di reati-fine, luoghi comuni di deposito e continuità dei contatti rafforza l'idea di una struttura associativa stabile rispetto a singoli episodi isolati.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare basata su gravità indiziaria il ricorrente deve evidenziare specifiche carenze logiche o probatorie nella motivazione del giudice; mere alternative ricostruzioni probatorie non sono sufficienti in Cassazione.
- Elementi extra-probatori come il concreto rischio di inquinamento probatorio o l'altissima reiterazione dei reati possono giustificare misure cautelari restrittive e sono considerati dal giudice come indici di pericolosità concreta e attuale.
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