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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30383/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per i reati collegati al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990 e numerosi reati-fine), deducendo la mancata sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo e l'erroneo riconoscimento del ruolo di organizzatore. Il difensore sosteneva che le intercettazioni avessero significato generico e che le condotte dimostrate fossero riconducibili solo a singole cessioni, non a una struttura associativa stabile; inoltre lamentava l'assenza di elementi idonei a porre Pagliuso in posizione di coordinamento rispetto agli altri indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e non sindacabile in sede di legittimità la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato intercettazioni telefoniche, videoriprese e dichiarazioni di acquirenti per ricostruire l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico, con struttura gerarchica, divisione stabile dei compiti, luoghi comuni di deposito e pluralità di reati-fine. Ha confermato altresì gli elementi che delineavano il ruolo di organizzatore di Pagliuso (coordinamento, gestione del denaro, autonomia nelle forniture e nelle direttive impartite ai partecipi, riferimento alla cosiddetta "bacinella comune"). In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma sulla disciplina degli stupefacenti usata per inquadrare i delitti-fine relativi al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti; la contestazione è collegata alla esistenza di un'associazione finalizzata a tale reato.

  • codice penale, art. 416-bis (associazione di tipo mafioso e disposizioni sull'agevolazione e ruoli)

    Riferimento alla normativa sull'associazione per delinquere (nel testo indicata la disciplina aggravata e l'accertamento del ruolo di organizzatore); la giurisprudenza richiede che il contributo dell'organizzatore sia strutturato ed indispensabile per la realizzazione del pactum sceleris, anche se non necessariamente al vertice della compagine.

  • codice penale, art. 425 (richiamato nel provvedimento come aggravante/recidiva)

    Richiamato nel provvedimento in riferimento alle aggravanti (nel testo appare la menzione di "425 n. 2"); utilizzato nel quadro valutativo delle aggravazioni e della pericolosità dell'indagato.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; disciplinazione emergenziale che modifica aspetti procedurali del processo in determinate ipotesi.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016 (Riva, Rv. 268962)

    Precedente richiamato per il principio secondo cui il ruolo di organizzatore può essere riconosciuto anche se l'aggressore non è al vertice assoluto del gruppo, purché il suo contributo sia strutturato e indispensabile.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione la valutazione delle prove e del complesso indiziario è limitata: se il giudice del merito ha fornito una motivazione logica e dettagliata, la rivisitazione integrale dei fatti non è ammessa.
  • Intercettazioni e videoriprese, se chiare e contestualizzate, costituiscono elementi probatori forti per dimostrare l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico, soprattutto se corroborate da dichiarazioni di acquirenti e da riscontri materiali (magazzini, depositi).
  • Per riconoscere la responsabilità in qualità di organizzatore occorrono indizi di coordinamento, autonomia decisionale, gestione di risorse comuni (es. denaro/"bacinella comune") e impartizione di direttive riconosciute dagli altri partecipi; non è necessario essere formalmente al vertice della struttura.
  • La presenza di pluralità e reiterazione di reati-fine, luoghi comuni di deposito e continuità dei contatti rafforza l'idea di una struttura associativa stabile rispetto a singoli episodi isolati.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare basata su gravità indiziaria il ricorrente deve evidenziare specifiche carenze logiche o probatorie nella motivazione del giudice; mere alternative ricostruzioni probatorie non sono sufficienti in Cassazione.
  • Elementi extra-probatori come il concreto rischio di inquinamento probatorio o l'altissima reiterazione dei reati possono giustificare misure cautelari restrittive e sono considerati dal giudice come indici di pericolosità concreta e attuale.

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