Sentenza del 26/02/2018 n. 875 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notifica delle cartelle - agente incaricato alla notifica - Elementi della cartella
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il tema riguarda la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e gli elementi essenziali che devono risultare dalla cartella. In particolare, la cartella deve essere notificata in busta chiusa utilizzando il modello approvato, con relata compilata tramite ricalco su carta carbone, senza che il messo apra la busta e compili la relata direttamente sull'originale. Il dipendente delegato dalla concessionaria alla riscossione è considerato pubblico ufficiale, con poteri certificativi e autoritativi. La cartella deve inoltre indicare l'ente impositore, la causale, i dati del contribuente, il codice del tributo, l'importo, l'ufficio competente per informazioni, l'organo giurisdizionale e i termini per il ricorso. Non è invece necessaria la sottoscrizione del funzionario, poiché tale requisito non è previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
Il principio affermato è che la validità della cartella e della relativa notifica dipende dal rispetto delle modalità formali previste e dall'indicazione degli elementi essenziali, ma non dalla firma del funzionario sulla cartella. La notifica deve essere eseguita mediante consegna della busta chiusa secondo il modello previsto, con relata formata correttamente. Il testo non contiene però una decisione completa con parti, domande, dispositivo o esito concreto del giudizio; pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto in uno specifico caso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
La norma disciplina la cartella di pagamento e non richiede, ai fini della sua validità, la sottoscrizione del funzionario. Restano necessari gli elementi identificativi del debito e le informazioni utili per il contribuente, compresi i rimedi e i termini di impugnazione.
D.M. 28 giugno 1999
Il modello ministeriale disciplina le modalità formali di notificazione della cartella in busta chiusa e la formazione della relata mediante ricalco.
Massime di principio
- La cartella di pagamento deve consentire al contribuente di comprendere chi pretende il pagamento, quale tributo viene richiesto, per quale importo e come contestarlo; l'assenza di elementi essenziali può incidere sulla validità o sulla difesa.
- La notifica deve rispettare le modalità formali previste: il messo non dovrebbe aprire la busta e compilare la relata direttamente sull'originale quando il modello richiede la relata separata mediante ricalco.
- Il dipendente dell'agente della riscossione incaricato della notifica può rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, per cui le attestazioni contenute nella relata hanno particolare efficacia probatoria, salvo specifica contestazione.
- La mancata firma del funzionario sulla cartella, da sola, non determina normalmente l'invalidità dell'atto se la normativa applicabile non prescrive espressamente tale requisito.
- Per valutare una contestazione concreta occorre distinguere tra vizi della cartella, vizi della notifica e vizi della pretesa tributaria, verificando anche i termini per impugnare l'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →