Cassazione Penale, Ordinanza n. 24750/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 157 e 161 c.p. e lamentando che il giudice di merito non avrebbe dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della decisione di secondo grado. La censura era quindi diretta esclusivamente contro il mancato riconoscimento della prescrizione del reato di evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha rilevato che, per effetto della recidiva infraquinquennale contestata e applicata ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 2, c.p., il termine massimo di prescrizione del reato di evasione era pari a nove anni e non sarebbe scaduto prima del 13 settembre 2025; ha inoltre osservato che, comunque, neppure la prescrizione minima di sei anni era maturata nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione in appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
richiamato dalla difesa come norma sulla prescrizione del reato, ma ritenuto non utile a fondare la tesi estintiva nel caso concreto
art. 161 c.p.
richiamato dalla difesa in tema di effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione
art. 99, comma 2, n. 2, c.p.
la recidiva infraquinquennale contestata e applicata ha determinato l'aumento del termine massimo di prescrizione del reato
art. 385 c.p.
reato di evasione oggetto del giudizio di legittimità
art. 616 c.p.p.
posta a base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando la recidiva contestata e applicata incide sul calcolo della prescrizione, il giudice di legittimità deve verificare il termine massimo risultante dalla disciplina applicabile, non potendo accogliere una deduzione estintiva fondata su un termine più breve non coerente con tale aggravamento.
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata se, alla data rilevante per il giudizio di cassazione, il termine massimo di prescrizione non è ancora decorso; parimenti, la doglianza può essere respinta quando non risulta maturata neppure la prescrizione minima tra i segmenti processuali indicati.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso che prospetti in modo infondato la maturazione della prescrizione può essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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