Cassazione Civile, Ordinanza n. 11384/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti agli organi della giustizia tributaria. La domanda era stata prima rigettata dalla commissione competente in primo grado e poi il rigetto era stato confermato dal Presidente della Commissione tributaria provinciale. Successivamente l'interessato aveva proposto un nuovo ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale, che lo aveva a sua volta rigettato affermando che il provvedimento di rigetto del beneficio era impugnabile solo con ricorso per cassazione e non con reclamo dinanzi alla commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la CTR. Contro tale ordinanza l'interessato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo in sintesi che il provvedimento impugnato si sarebbe pronunciato su un diverso procedimento, avrebbe erroneamente ritenuto mancante un documento di identità pur sostituibile con autocertificazione e avrebbe attribuito rilievo all'autentica della firma da parte del difensore in termini che il ricorrente reputava illogici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato con la reale ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata non sui profili sostanziali da lui dedotti, ma sull'inidoneità dello strumento di reclamo rispetto alla decisione che, secondo il giudice di merito, era impugnabile solo con ricorso per cassazione. Poiché le censure erano rivolte a un provvedimento diverso da quello effettivamente impugnato e quindi non colpivano il fondamento della decisione, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 79 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
richiamato dal giudice di merito per affermare che il provvedimento di rigetto del beneficio era impugnabile solo con ricorso per cassazione
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia
art. 113 c.p.c.
invocato dal ricorrente per censurare la decisione come non conforme a diritto
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
invocato dal ricorrente per sostenere la sostituibilità della certificazione con autocertificazione
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, in ragione della palese inconsistenza delle argomentazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; doglianze rivolte a un diverso provvedimento o a una motivazione non effettivamente posta a base della decisione rendono il ricorso inammissibile.
- Non è sufficiente dedurre violazioni di legge in astratto: occorre aggredire il preciso fondamento logico-giuridico del provvedimento impugnato, altrimenti la critica resta estranea alla decisione e non è scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è manifestamente privo di correlazione con le ragioni della decisione, può essere disposta la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle ordinarie conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
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