Regolamento (UE) 2018/252
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/252 della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore avicolo in Francia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno del mercato a favore della Francia per compensare, in cofinanziamento al 50%, le perdite subite dal settore avicolo a seguito dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 del 2016-2017. Definisce un massimale complessivo di 32,5 milioni di EUR e stabilisce importi forfettari per capo o per capo/giorno, differenziati per specie, stadio produttivo e modello di filiera. Prevede inoltre condizioni di ammissibilità, controlli nazionali, obbligo di comunicazione dei pagamenti e un termine ultimo per i versamenti ammissibili al cofinanziamento UE.
Misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo in Francia per compensare le perdite causate dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 del periodo 1 dicembre 2016-30 giugno 2017.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla Francia e riguarda gli operatori del settore avicolo i cui allevamenti, ubicati nelle "zone regolamentate" individuate dalla normativa UE e francese richiamata nell'allegato, siano stati soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria adottate per contenere e sradicare 486 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Copre le perdite di produzione di pollame e di carni avicole riferite a specifiche specie e categorie produttive (anatre, oche, tacchini, faraone, quaglie, polli, capponi, pollastre da ingrasso, galline ovaiole, pulcini e altri soggetti indicati), limitatamente al periodo di applicazione delle misure sanitarie; sono esclusi i casi già compensati da aiuti di Stato, assicurazioni o contributi UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. La partecipazione finanziaria UE è subordinata al pagamento ai beneficiari entro il 30 settembre 2018.
Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore avicolo in Francia
Il regolamento istituisce un intervento straordinario dell'Unione per compensare le perdite di produzione subite dal settore avicolo francese a seguito dell'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5 verificatasi tra il 1 dicembre 2016 e il 30 giugno 2017. La Commissione richiama il fatto che la Francia abbia adottato tempestivamente le misure veterinarie e di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2005/94/CE e dalle decisioni di esecuzione UE richiamate, riuscendo a contenere e sradicare la malattia.
Ambito di applicazione e presupposti
La misura riguarda esclusivamente la Francia e gli allevamenti ubicati nelle "zone regolamentate" individuate dalla normativa UE e francese riportata nell'allegato. Le perdite indennizzabili derivano dall'applicazione di restrizioni quali il prolungamento dei periodi di fermo, il divieto di immissione di volatili e la limitazione della movimentazione negli allevamenti colpiti o ricadenti nelle zone protette e di sorveglianza. Il regolamento precisa che le spese sono ammissibili solo se riferite al periodo di applicazione di tali misure e se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 30 settembre 2018.
Base giuridica e rapporto con altri atti
L'intervento si fonda sull'articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il regolamento si coordina inoltre con il regolamento (UE) n. 652/2014, che disciplina il finanziamento di misure nel settore della salute animale e della filiera alimentare, e con il regolamento (UE) n. 1306/2013 per i controlli e la gestione finanziaria. È espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Ammissibilità delle spese e prevenzione della doppia compensazione
Le spese sono ammissibili solo se relative a fattispecie non già compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o finanziamenti UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. Il regolamento pone quindi un limite netto alla cumulabilità degli interventi, al fine di evitare sovracompensazioni e doppio finanziamento. La partecipazione finanziaria dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili sostenute dalla Francia.
Massimali finanziari e criteri di calcolo
L'articolo 3 fissa un massimale complessivo di 32 500 000 EUR. La quantificazione del sostegno avviene tramite importi forfettari per capo o per capo/giorno, differenziati in base a specie, fase produttiva, modalità di produzione e tipologia di filiera.
Per le anatre e le oche sono previsti importi per capo, con distinzione tra filiera corta e filiera lunga e con categorie quali anatre Mulard in avviamento, ingrasso, finissaggio, carcasse intere, a pezzi o trasformate, nonché oche in avviamento, carcasse intere, trasformate e da arrosto. Per le altre specie avicole la compensazione è espressa per capo al giorno, con categorie per polli, faraone, tacchini, capponi, pollastre da ingrasso, quaglie, pulcini in avviamento e galline ovaiole, includendo varianti standard, biologiche, allevate all'aperto, in voliera, in gabbia, Label Rouge e, per alcune voci, IGP.
Il regolamento indica per ciascuna voce un quantitativo massimo di capi ammissibili. Se il numero di animali non prodotti e ammissibili supera tali soglie, è consentito un adeguamento delle spese per voce, purché l'insieme delle rettifiche resti inferiore al 10 % del massimale complessivo di spesa cofinanziata.
Controlli, verifiche e recupero
La Francia deve effettuare controlli amministrativi e materiali secondo gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare deve verificare:
- l'ammissibilità del richiedente;
- la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione;
- l'assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le stesse perdite.
Gli aiuti possono essere pagati anche prima della conclusione di tutti i controlli, compresi quelli in loco, purché i controlli amministrativi siano stati completati. Se l'ammissibilità non è confermata, gli importi devono essere rimborsati e si applicano sanzioni.
Comunicazione dei pagamenti ed entrata in vigore
La Francia deve comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, per consentire il controllo finanziario da parte dell'Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Adottato sulla base dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento mira a sostenere eccezionalmente il mercato avicolo francese gravemente colpito dai 486 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 confermati tra il 1 dicembre 2016 e il 30 giugno 2017.
Partecipazione finanziaria dell'Unione
L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Francia per le misure eccezionali di sostegno del mercato (articolo 1 e considerando 9). Il livello massimo della partecipazione finanziaria è fissato in 32 500 000 EUR (articolo 3, paragrafo 1).
Condizioni di ammissibilità delle spese
Sono ammissibili solo le spese riferite al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, agli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate indicate nell'allegato, ai pagamenti effettuati dalla Francia ai beneficiari entro il 30 settembre 2018 e agli animali o prodotti non già compensati da aiuti di Stato, assicurazioni o altri contributi UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014 (articolo 2). Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Massimali e importi forfettari per categoria
L'articolo 3 stabilisce importi forfettari per capo o per capo/giorno, distinti tra produttori con filiera corta e filiera lunga, e tra specie/categorie produttive (anatre Mulard, oche, polli, faraone, tacchini, capponi, pollastre da ingrasso, quaglie, pulcini in avviamento, galline ovaiole, incluse categorie standard, biologiche, allevate all'aperto, Label Rouge, IGP, in gabbia o in voliera). Gli importi variano da pochi centesimi a oltre 23 EUR per capo, a seconda della voce. Per le quantità massime ammissibili sono fissati tetti numerici per ciascuna voce.
Flessibilità entro il massimale complessivo
Se il numero di animali non prodotti e ammissibili eccede il massimo previsto per una singola voce, le spese possono essere adeguate per voce oltre tale soglia, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione (articolo 3, paragrafo 2).
Controlli nazionali e recupero
La Francia deve effettuare controlli amministrativi e materiali ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, verificando l'ammissibilità dei richiedenti, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione e l'assenza di altri finanziamenti compensativi. Gli aiuti possono essere pagati prima della conclusione di tutti i controlli, ma se l'ammissibilità non è confermata gli importi devono essere rimborsati e si applicano sanzioni (articolo 4).
Comunicazione alla Commissione
La Francia deve comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, così da consentire il controllo finanziario dell'Unione (articolo 5).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 6).
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