Regolamento (UE) 2018/264
Regolamento (UE) 2018/264 del Consiglio, del 19 febbraio 2018, che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento, adottato a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-585/15, ridetermina i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne 1999/2000 e 2000/2001. La nuova quantificazione si fonda sul criterio corretto dalla Corte per il calcolo della perdita media e della perdita complessiva, con conseguente riduzione degli importi dovuti. Il testo disciplina anche il coefficiente per il contributo complementare del 1999/2000, i rimborsi agli operatori che hanno versato somme in eccesso e il termine entro cui gli Stati membri devono procedere all'accertamento.
Fissazione retroattiva dei contributi alla produzione e del coefficiente per il contributo complementare nel settore dello zucchero per le campagne 1999/2000 e 2000/2001, con effetti sui rimborsi agli operatori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori economici del settore dello zucchero coinvolti nelle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, in particolare ai fabbricanti di zucchero, ai produttori di barbabietole e, più in generale, ai soggetti che hanno versato o percepito i contributi alla produzione disciplinati dal precedente regime OCM zucchero. Ha portata territoriale generale nell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti le situazioni di restituzione/rimborso degli importi indebitamente versati; il termine di accertamento del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 non si applica se il diritto nazionale impone rimborsi oltre tale data.
Fissazione dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne 1999/2000 e 2000/2001
Il regolamento interviene per riallineare ex post gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero al criterio di calcolo affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 9 febbraio 2017, causa C-585/15, Raffinerie Tirlemontoise. Il legislatore unionale prende atto dell'invalidazione dei regolamenti della Commissione n. 2267/2000 e n. 1993/2001 e ridetermina i contributi dovuti per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001.
Contesto normativo e ragioni dell'intervento
Il provvedimento si colloca nell'evoluzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. I considerando richiamano il precedente quadro del regolamento (CE) n. 2038/1999, poi sostituito dal regolamento (CE) n. 1260/2001, quindi dal regolamento (CE) n. 318/2006 e dal regolamento (CE) n. 1234/2007, fino al regolamento (UE) n. 1308/2013. Viene evidenziato che il sistema originario dei contributi variabili alla produzione è stato sostituito nel tempo da una tassa sulla produzione, ma che la presente disciplina riguarda specificamente la correzione retroattiva degli importi relativi alle campagne 1999/2000 e 2000/2001.
La Corte ha chiarito che, per il calcolo della perdita media e della perdita complessiva, occorre dividere il totale delle spese reali connesse alle restituzioni all'esportazione per il totale dei quantitativi esportati dei prodotti ammissibili alla restituzione, a prescindere dal fatto che le restituzioni siano state effettivamente pagate su quei quantitativi. Il regolamento recepisce tale interpretazione e afferma che l'applicazione del metodo corretto comporta una significativa riduzione degli importi da coprire tramite i contributi.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli operatori economici del settore dello zucchero, in particolare i fabbricanti di zucchero e i produttori di barbabietole, nonché i soggetti che hanno versato contributi alla produzione a titolo delle campagne considerate. I contributi interessano zucchero bianco, isoglucosio e sciroppo di inulina, distinguendo tra contributo di base e contributo B, oltre al contributo complementare per la campagna 1999/2000.
Fissazione degli importi
L'articolo 1 rinvia all'allegato per la quantificazione puntuale. Per entrambe le campagne, il contributo di base per lo zucchero bianco è fissato a 12,638 EUR per tonnellata. Il contributo B per lo zucchero B è pari a 236,963 EUR/tonnellata per il 1999/2000 e a 111,114 EUR/tonnellata per il 2000/2001. Per l'isoglucosio, il contributo di base è pari a 5,330 EUR/tonnellata in entrambe le campagne, mentre il contributo B è pari a 99,425 EUR/tonnellata nel 1999/2000 e a 46,636 EUR/tonnellata nel 2000/2001. Per lo sciroppo di inulina, gli importi sono allineati a quelli dello zucchero bianco.
Per la campagna 1999/2000 il coefficiente per il calcolo del contributo complementare è fissato a 0,10034. Inoltre, per la campagna 2000/2001, il regolamento fissa l'importo che i produttori di zucchero devono corrispondere ai produttori di barbabietole a titolo della differenza tra il massimo del contributo B e l'importo effettivamente riscosso; per la barbabietola B di qualità standard tale importo è pari a 9,816 EUR/tonnellata.
Effetti sui rimborsi agli operatori
Il regolamento dispone che la differenza tra i contributi determinati dai regolamenti annullati dalla Corte e i nuovi importi fissati dal presente atto debba essere rimborsata agli operatori economici che hanno effettivamente versato i contributi per le campagne 1999/2000 e 2000/2001, purché presentino una richiesta debitamente motivata. Il considerando 10 precisa che ai venditori di barbabietole deve essere restituita soltanto la differenza tra i vecchi e i nuovi importi.
Termini di accertamento e applicazione retroattiva
Per ragioni di certezza del diritto e di trattamento uniforme, l'articolo 2, paragrafo 1, fissa il termine massimo del 30 settembre 2018 per l'accertamento dei contributi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Tale termine non opera se, per effetto delle norme nazionali sul recupero degli importi indebitamente versati, gli Stati membri non possono rispettarlo.
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma che l'articolo 1 si applichi dal 13 ottobre 2000 per la campagna 1999/2000 e dal 12 ottobre 2001 per la campagna 2000/2001. In questo modo, i nuovi importi producono effetti retroattivi dalla data in cui erano entrati in applicazione i regolamenti dichiarati invalidi.
Disposizioni principali
Rideterminazione dei contributi alla produzione
L'articolo 1 fissa i contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, secondo i valori indicati nell'allegato. Per lo zucchero bianco il contributo di base è pari a 12,638 EUR/tonnellata in entrambe le campagne; il contributo B è pari a 236,963 EUR/tonnellata nel 1999/2000 e a 111,114 EUR/tonnellata nel 2000/2001. Sono inoltre fissati i corrispondenti importi per isoglucosio e sciroppo di inulina.
Coefficiente per il contributo complementare
Per la campagna 1999/2000 il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare è fissato a 0,10034. Il coefficiente si applica al contributo complementare previsto dal previgente regime dello zucchero.
Importi dovuti ai produttori di barbabietole
Per la campagna 2000/2001 sono fissati gli importi che i produttori di zucchero devono corrispondere ai produttori di barbabietole a titolo della differenza fra l'importo massimo del contributo B e l'importo effettivamente riscosso. L'allegato indica, per la barbabietola B di qualità standard, l'importo di 9,816 EUR/tonnellata.
Termine per l'accertamento dei contributi
L'articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che la data per l'accertamento dei contributi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è al più tardi il 30 settembre 2018, salvo impossibilità di rispettare tale termine per effetto delle norme nazionali in materia di recupero di importi indebitamente versati.
Rimborso delle somme indebitamente versate
L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che la differenza tra i contributi fissati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001 e quelli stabiliti dal presente regolamento sia rimborsata agli operatori economici che li hanno versati, su richiesta debitamente motivata.
Decorrenza retroattiva e applicazione temporale
L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma che l'articolo 1 si applichi retroattivamente dal 13 ottobre 2000 per la campagna 1999/2000 e dal 12 ottobre 2001 per la campagna 2000/2001.
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