Regolamento (UE) 2018/255
Regolamento (UE) 2018/255 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 per la componente EHIS, fissando quali microdati e metadati debbano essere trasmessi dagli Stati membri a Eurostat, con quali standard e entro quali termini. Definisce inoltre la popolazione di riferimento, i criteri di esclusione territoriale, il periodo di rilevazione del 2019 e i requisiti minimi di precisione. L’allegato I elenca in modo dettagliato le variabili statistiche richieste, coprendo profili anagrafici, salute, utilizzo dei servizi, determinanti della salute, abitudini e sostegno sociale.
Regolamento di esecuzione che definisce dati, metadati, popolazione, tempi e modalità di trasmissione delle statistiche europee basate sull’indagine EHIS.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea che producono e trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche europee basate sull’indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS), nonché ai dati, microdati precontrollati e metadati di riferimento relativi alla popolazione di 15 anni e più residente in famiglia. L’indagine riguarda stato di salute, assistenza sanitaria, determinanti della salute e caratteristiche sociodemografiche. Sono esclusi i territori nazionali elencati nell’allegato III; possono inoltre essere esclusi dal campione piccoli territori con popolazione non superiore al 2 % della popolazione nazionale, con indicazione nei metadati. Le rilevazioni disciplinate dal regolamento sono quelle effettuate nel 2019.
Regolamento (UE) 2018/255 della Commissione – statistiche EHIS
Il regolamento attua il quadro comune del regolamento (CE) n. 1338/2008 in materia di statistiche sanitarie, specificando i contenuti minimi dell’indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS), i requisiti di precisione e le regole di trasmissione dei dati a Eurostat. La finalità è assicurare dati comparabili a livello dell’Unione su salute, assistenza sanitaria e determinanti della salute, utili sia per le politiche pubbliche sia per analisi scientifiche.
Finalità e base giuridica
Il testo richiama l’art. 9, par. 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, che consente misure di attuazione per definire dati e metadati relativi allo stato di salute, ai determinanti della salute e all’assistenza sanitaria. Nei considerando si evidenzia che la disponibilità di dati armonizzati e comparabili tra Stati membri è rilevante per il monitoraggio delle politiche dell’Unione in materia sanitaria, di inclusione sociale, protezione sociale, disuguaglianze sanitarie e invecchiamento in buona salute.
Ambito oggettivo dell’indagine
L’art. 1 stabilisce che le statistiche EHIS riguardano:
- lo stato di salute;
- l’assistenza sanitaria;
- i determinanti della salute;
- le caratteristiche sociodemografiche della popolazione di 15 anni e più.
L’allegato I dettaglia in modo molto ampio il contenuto informativo richiesto, includendo variabili tecniche dell’indagine, anagrafiche, salute, uso dei servizi sanitari, determinanti comportamentali, sostegno sociale e cura informale.
Definizioni chiave
L’art. 2 fornisce le definizioni necessarie per l’uniformità applicativa. In particolare:
- la "famiglia" può essere unipersonale o pluripersonale, con esclusione di strutture collettive come ospedali, carceri, caserme e residenze per studenti;
- la "dimora abituale" è definita in base al luogo in cui la persona trascorre normalmente il riposo giornaliero, con una soglia temporale di almeno 12 mesi, salvo diversa indicazione nei registri;
- i "microdati" sono osservazioni non aggregate;
- i "microdati precontrollati" sono i microdati verificati dagli Stati membri secondo regole comuni di convalida;
- i "metadati" descrivono dati, metodologia e processi di produzione statistica.
Obblighi degli Stati membri sui dati da trasmettere
L’art. 3 impone a ciascuno Stato membro di trasmettere a Eurostat i microdati elencati nell’allegato I. Tali microdati devono derivare da campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, deve inoltre fornire orientamenti metodologici e operativi su campionamento e conduzione dell’indagine, raccolti in un manuale EHIS con questionario tipo. I requisiti di precisione sono fissati nell’allegato II; devono altresì essere calcolati fattori di ponderazione per correggere probabilità di selezione, mancata risposta e, se necessario, differenze rispetto a dati esterni sulla popolazione obiettivo.
Popolazione di riferimento ed esclusioni territoriali
Secondo l’art. 4, la popolazione di riferimento comprende le persone di 15 anni e più che dimorano abitualmente in famiglia nel territorio dello Stato membro al momento della rilevazione. Sono esclusi i territori elencati nell’allegato III, che comprende, tra gli altri, i dipartimenti e territori francesi d’oltremare, la zona non controllata dal governo di Cipro, i Caraibi olandesi, alcune isole al largo dell’Irlanda e parte della Scozia a nord del Canale di Caledonia, oltre alle isole Scilly per il Regno Unito. Possono inoltre essere escluse piccole porzioni di territorio nazionale se non superano il 2 % della popolazione nazionale, purché ciò sia indicato nei metadati.
Periodo di rilevazione
L’art. 5 dispone che la raccolta dei dati avvenga nel 2019. La rilevazione deve coprire almeno tre mesi e includere almeno un mese compreso tra settembre e dicembre, così da assicurare una distribuzione temporale coerente tra gli Stati membri.
Trasmissione dei microdati precontrollati
L’art. 6 disciplina la trasmissione a Eurostat dei microdati precontrollati, che devono essere privi di identificazione diretta e comprensivi dei fattori di ponderazione. La trasmissione avviene secondo uno standard di scambio stabilito dalla Commissione e tramite il punto unico di accesso, che consente il reperimento elettronico delle informazioni. Il termine è di 9 mesi dalla fine del periodo nazionale di rilevazione.
Trasmissione dei metadati di qualità
L’art. 7 prevede che i metadati di riferimento relativi alla qualità siano trasmessi secondo lo standard del Sistema statistico europeo e lo standard di scambio stabilito da Eurostat, anch’essi mediante punto unico di accesso. Il termine è di 3 mesi dalla trasmissione dei microdati precontrollati.
Tutela della riservatezza e quadro di riferimento
Nei considerando si chiarisce che i dati riservati inviati alla Commissione devono essere trattati nel rispetto del segreto statistico, in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 e al regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento richiama inoltre l’analisi costi/benefici effettuata ai sensi dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008, che ha confermato l’utilità della disponibilità di dati comparabili a livello UE.
Contenuto dell’allegato I
L’allegato I è la parte più operativa del regolamento e specifica le variabili da trasmettere. Le principali aree sono:
- variabili tecniche dell’indagine: identificativi, stratificazione, unità di campionamento, pesi, proxy, data di riferimento e modalità/lingua dell’intervista;
- variabili anagrafiche e sociodemografiche: sesso, anno di nascita, paese e regione di residenza, grado di urbanizzazione, paese di nascita, cittadinanza, origine familiare, istruzione, posizione lavorativa, struttura familiare e reddito equivalente;
- salute: percezione dello stato di salute generale e orale, malattie croniche, infortuni, assenze dal lavoro per salute, limitazioni funzionali, autonomia nelle attività di cura personale e domestiche, dolore e benessere psicologico;
- assistenza sanitaria: ricoveri, day hospital, accesso a medico di base e specialisti, fisioterapia, supporto psicologico, assistenza domiciliare, uso di farmaci e servizi di prevenzione;
- determinanti della salute: peso, altezza, attività fisica, abitudini alimentari, fumo, alcol;
- sostegno sociale e assistenza informale: rete di supporto, aiuto da parte dei vicini, prestazione di cure informali e tempo dedicato.
Precisione dei dati
L’allegato II stabilisce che i requisiti di precisione siano espressi in errori standard e formulati come funzioni continue delle stime e della dimensione della popolazione. Il testo richiama una funzione f(N) e valori parametrici legati alla percentuale di popolazione con gravi limitazioni nelle attività abituali a causa di problemi di salute e alla popolazione residente in famiglia, espressa in milioni e arrotondata alla terza cifra decimale.
Entrata in vigore ed efficacia diretta
Ai sensi dell’art. 8, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente necessità di conformazione diretta per le amministrazioni statistiche nazionali.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità dell’indagine EHIS
Le statistiche europee basate sull’EHIS riguardano lo stato di salute, l’assistenza sanitaria e i determinanti della salute, nonché le caratteristiche sociodemografiche della popolazione di 15 anni e più (art. 1). Il regolamento è adottato in attuazione dell’art. 9, par. 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008.
Definizioni rilevanti
Sono definite, tra le altre, "famiglia" (unipersonale o pluripersonale, con esclusione di convivenze come ospedali, carceri, caserme e simili), "dimora abituale" (luogo in cui si trascorre normalmente il riposo giornaliero, con criteri temporali di 12 mesi), "microdati", "microdati precontrollati" e "metadati" (art. 2).
Dati richiesti e criteri metodologici
Ciascuno Stato membro trasmette a Eurostat i microdati indicati nell’allegato I, basati su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale (art. 3, parr. 1-2). La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, fornisce raccomandazioni e orientamenti metodologici e operativi su campionamento e conduzione dell’indagine, riuniti in un manuale EHIS con questionario tipo (art. 3, par. 3). I requisiti di precisione sono stabiliti nell’allegato II e devono essere calcolati fattori di ponderazione per probabilità di selezione, non risposta e, se necessario, calibrazione rispetto a dati esterni (art. 3, par. 4).
Popolazione di riferimento ed esclusioni territoriali
La popolazione target è costituita dalle persone di 15 anni e più che dimorano abitualmente in famiglia nel territorio dello Stato membro al momento della rilevazione (art. 4, par. 1). Sono esclusi i territori nazionali indicati nell’allegato III; ulteriori piccole porzioni territoriali possono essere escluse se non superano il 2 % della popolazione nazionale, con menzione nei metadati di riferimento (art. 4, par. 2).
Periodo di rilevazione
La raccolta dei dati è fissata nel 2019 e deve svolgersi in un arco di almeno tre mesi, comprendente almeno un mese tra settembre e dicembre (art. 5).
Trasmissione dei microdati precontrollati
Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i microdati precontrollati, privi di identificazione diretta e comprensivi dei fattori di ponderazione, secondo uno standard di scambio stabilito dalla Commissione e tramite il punto unico di accesso per il reperimento elettronico (art. 6, par. 1). Il termine di trasmissione è di 9 mesi dalla fine del periodo di rilevazione nazionale (art. 6, par. 2).
Trasmissione dei metadati di riferimento sulla qualità
I metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi secondo lo standard del Sistema statistico europeo e secondo lo standard di scambio di metadati stabilito da Eurostat, sempre tramite punto unico di accesso (art. 7, parr. 1-2). Il termine è di 3 mesi dalla trasmissione dei microdati precontrollati (art. 7, par. 3).
Tutela della riservatezza e base normativa
I dati riservati trasmessi alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati nel rispetto del segreto statistico ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 e del regolamento (CE) n. 45/2001, richiamati nei considerando. Il regolamento si fonda anche sull’analisi costi/benefici prevista dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 8).
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