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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/267

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/267 della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32018R0267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di due specifici masterbatch termoplastici, uno a base di oli essenziali repellenti e uno a base di permetrina con funzione insetticida. La Commissione precisa i codici NC applicabili e le ragioni tecniche della classificazione, escludendo in entrambi i casi la voce 3901 perché il polimero svolge solo funzione di vettore. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.

Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci in forma di masterbatch termoplastici e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ossia a due prodotti in forma di pellet termoplastici destinati a essere usati come materia prima nell’industria della trasformazione della plastica. Rileva per l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata ai fini doganali nell’Unione europea e, sul piano temporale, si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non sono previste esclusioni soggettive, ma la disciplina riguarda esclusivamente le merci indicate nell’allegato.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/267 interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione con riferimento a due specifici masterbatch termoplastici. La Commissione, richiamando il codice doganale dell’Unione e il regolamento sulla nomenclatura tariffaria e statistica, precisa la corretta classificazione doganale delle merci descritte nell’allegato e disciplina il trattamento delle eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Finalità e contesto normativo

L’atto si fonda sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Nei considerando la Commissione evidenzia che, per assicurare l’uniformità di applicazione della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario stabilire disposizioni specifiche di classificazione per le merci elencate. Viene inoltre richiamato che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata si applicano anche a nomenclature collegate o derivate, impiegate per misure tariffarie o di altro tipo negli scambi di merci.

Ambito oggettivo della classificazione

Il regolamento riguarda esclusivamente le merci descritte nell’allegato e non introduce una disciplina generale di prodotto, ma una classificazione vincolante per due casi concreti:

  • un masterbatch in pellet termoplastici costituito da oli essenziali di lavanda e menta piperita, citronellale, benzoato di sodio e un polimero EVA o LDPE, utilizzato come materia prima per incorporare gli oli essenziali nella trasformazione della plastica, con finalità repellenti verso animali che danneggiano i prodotti finiti;
  • un masterbatch in pellet termoplastici contenente permetrina, oli di timolo, eugenolo e citrale, oltre ad altri componenti, utilizzato come materia prima per incorporare l’insetticida nella plastica, con finalità di difesa contro le termiti.

Codici NC assegnati e logica classificatoria

L’articolo 1 dispone la classificazione delle merci nei codici NC indicati nell’allegato:

  • il primo prodotto nel codice NC 3302 90 90, come miscuglio di sostanze odorifere o miscugli a base di tali sostanze, destinati a essere utilizzati come materie prime per l’industria;
  • il secondo prodotto nel codice NC 3808 91 10, come insetticida a base di piretroidi.

La motivazione tecnica riportata nell’allegato si basa sulle regole generali 1 e 6 e sul testo delle voci pertinenti. Per il primo masterbatch la componente caratterizzante è rappresentata dagli oli essenziali, che conferiscono le proprietà repellenti; per il secondo, la permetrina è la componente essenziale, mentre gli oli essenziali presenti solo in tracce non determinano la natura del prodotto.

Esclusione della voce 3901

In entrambi i casi la classificazione alla voce 3901 è espressamente esclusa. Il regolamento chiarisce che il polimero EVA o LDPE serve unicamente da vettore del principio attivo o degli oli essenziali e non costituisce l’elemento che conferisce il carattere essenziale del prodotto. Questa precisazione è centrale per la corretta qualificazione doganale delle merci e per evitare classificazioni fondate esclusivamente sulla presenza del componente polimerico.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede una disciplina transitoria a tutela dell’affidamento dei titolari di informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Se tali informazioni non sono conformi al regolamento, esse possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di un periodo di adattamento limitato, destinato a consentire l’adeguamento delle posizioni doganali alla nuova classificazione.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema doganale unionale una volta decorso il termine di vacatio legis.

Disposizioni principali

Classificazione delle merci nell’allegato

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nei codici NC indicati nella colonna 2. Il primo prodotto, un masterbatch contenente oli di lavanda, menta piperita, citronellale, benzoato di sodio e un polimero EVA o LDPE, è classificato nel codice NC 3302 90 90. Il secondo prodotto, contenente permetrina (ISO), oli di timolo, eugenolo e citrale, denatonium benzoato, derivati dell’acido benzoico, lidocaina e un polimero EVA o LDPE, è classificato nel codice NC 3808 91 10.

Criteri di classificazione e motivazioni

La classificazione è basata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché sulle note di capitolo e sul testo delle voci NC pertinenti. Per il primo prodotto, la componente essenziale è costituita dagli oli essenziali, che conferiscono le proprietà repellenti; per il secondo, la componente principale è l’insetticida permetrina, mentre gli oli essenziali sono presenti solo in tracce e non determinano il carattere essenziale del prodotto.

Esclusione della voce 3901

Per entrambi i prodotti è esclusa la classificazione alla voce 3901, poiché il contenuto polimerico (EVA o LDPE) ha mera funzione di supporto o vettore e non conferisce il carattere essenziale alla merce.

Informazioni tariffarie vincolanti non conformi

Le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate per le merci interessate che non siano conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatamisure tariffarieinformazioni tariffarie vincolanti

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