Regolamento (UE) 2018/288
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/288 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il prospetto finanziario già contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014, per recepire gli effetti dei trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale decisi da alcuni Stati membri per il 2018 e il 2019. La modifica riguarda il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e, per ragioni di chiarezza, pubblica anche gli importi messi a disposizione del FEASR. L’atto è di natura strettamente finanziaria e si limita a sostituire l’allegato del regolamento precedente.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 aggiornando il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi collegati al FEASR per gli esercizi 2014-2020.
Ambito di applicazione
Si applica alla determinazione finanziaria del bilancio agricolo dell’Unione, in particolare al FEAGA e agli importi resi disponibili o trasferiti al FEASR nell’ambito della PAC per il periodo 2014-2020. Rileva per tutti gli Stati membri, ma produce effetti finanziari legati ai trasferimenti decisi da Francia, Lituania e Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché agli adeguamenti tecnici del quadro finanziario pluriennale. È direttamente applicabile in ciascuno Stato membro e si applica dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/288 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 per aggiornare il prospetto del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi correlati al FEASR nel quadro della politica agricola comune. L’atto si fonda sull’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e si colloca nel sistema di finanziamento e gestione della PAC per il periodo 2014-2020.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
Dai considerando emerge che il regolamento n. 367/2014 fissava già il saldo netto disponibile per il FEAGA e gli importi disponibili per il FEASR sulla base della disciplina allora vigente, in particolare del regolamento (CE) n. 73/2009 e del regolamento (UE) n. 1307/2013. La necessità di modifica deriva dai trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale decisi da alcuni Stati membri e dall’esigenza di adeguare il sottomassimale del quadro finanziario pluriennale ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda il bilancio agricolo dell’Unione, con effetti sulla ripartizione delle risorse tra FEAGA e FEASR. In particolare, i considerando menzionano Francia, Lituania e Paesi Bassi, che hanno notificato entro il 1o agosto 2017 la decisione di riesaminare per il 2018 e il 2019 il precedente trasferimento di una percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui dei pagamenti diretti allo sviluppo rurale. I massimali nazionali sono stati poi adattati dal regolamento delegato (UE) 2018/162.
Modifica dell’allegato del regolamento n. 367/2014
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 con quello allegato al nuovo regolamento. La modifica è quindi di natura esclusivamente tecnica e finanziaria: non introduce nuovi regimi di sostegno, ma aggiorna i valori monetari relativi ai trasferimenti tra FEASR e FEAGA.
Contenuto dell’allegato finanziario
L’allegato riporta gli importi, espressi in milioni di euro a prezzi correnti, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Vengono distinti:
- gli importi messi a disposizione del FEASR;
- gli importi trasferiti dal FEASR;
- il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.
Tra i dati più rilevanti figurano 296,300 milioni di EUR messi a disposizione del FEASR nel 2014 e saldi netti disponibili per il FEAGA pari a 43 778,100 milioni di EUR nel 2014, 44 189,785 nel 2015, 43 950,242 nel 2016, 44 145,682 nel 2017, 44 162,350 nel 2018, 43 880,341 nel 2019 e 43 887,472 nel 2020. L’allegato include anche le voci di trasferimento collegate agli articoli 10 ter, 136, 136 bis, 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 7, paragrafo 2, 14 e 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo formato dal regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento della PAC, dal regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 sul FEASR e dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 sul quadro finanziario pluriennale. La modifica opera in coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2018/162, che ha già adeguato i massimali nazionali pertinenti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato finanziario
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 con quello allegato al nuovo regolamento, al fine di adeguare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi relativi al FEASR.
Base degli adeguamenti e trasferimenti nazionali
I considerando chiariscono che Francia, Lituania e Paesi Bassi hanno notificato entro il 1o agosto 2017 la loro decisione di riesaminare, per gli anni civili 2018 e 2019, il precedente trasferimento di una percentuale dei massimali nazionali annui dei pagamenti diretti verso lo sviluppo rurale. Tali massimali sono stati adattati dal regolamento delegato (UE) 2018/162.
Adeguamento del quadro finanziario pluriennale
In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il sottomassimale per le spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale deve essere adattato in base agli adeguamenti tecnici derivanti dai trasferimenti tra FEASR e pagamenti diretti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Nuovi importi dell’allegato
L’allegato riporta, per gli esercizi 2014-2020, gli importi messi a disposizione del FEASR, gli importi trasferiti dal FEASR e il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, con valori espressi in milioni di euro a prezzi correnti. Tra i dati indicati figurano, ad esempio, 296,300 milioni di EUR per il 2014 a favore del FEASR e saldi netti FEAGA pari a 43 778,100 milioni di EUR nel 2014, 44 189,785 nel 2015, 43 950,242 nel 2016, 44 145,682 nel 2017, 44 162,350 nel 2018, 43 880,341 nel 2019 e 43 887,472 nel 2020.
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