Sentenza n. 474/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Piacenza, Sezione Lavoro, n. 605 del 20 febbraio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza, passata in giudicato e notificata via PEC il 4 marzo 2025, che le riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato. Ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di accreditarle 1.000 euro sulla Carta del docente e di corrispondere le spese del giudizio civile, indicate in 500 euro. Ha documentato il passaggio in giudicato con certificazione della cancelleria del 3 febbraio 2026. L’Amministrazione, rimasta non costituita, non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato, la notifica della sentenza e l’omessa esecuzione, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, corrispondendo 1.000 euro per le due annualità e le spese del giudizio civile, pari a 500 euro, se non già pagate al difensore antistatario. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente dell’USR per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, incaricato di provvedere entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione dell’inerzia a cura della ricorrente; nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 900 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. Disposta inoltre la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione alla mancata esecuzione dei pagamenti nonostante il precedente ordine del giudice del lavoro.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm..
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenta l’esistenza del giudicato e il mancato adempimento dell’amministrazione; nel caso concreto, la mancata contestazione dell’inadempimento ha concorso a ritenere sussistenti i presupposti del rimedio.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza del Tribunale Ordinario Di Piacenza - Sez. Lavoro n. 605 del 20/02/2025 tramite posta elettronica certificata.
Per le amministrazioni statali il termine di 120 giorni per eseguire il provvedimento giurisdizionale decorre dalla sua notificazione; una volta scaduto senza adempimento, ricorrono nel caso i presupposti per l’ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente un Commissario ad acta, che, sin d’ora, si nomina nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che darà corso a tutti i relativi adempimenti per soddisfare la pretesa giurisdizionale di parte ricorrente, rimasta inattuata.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare fin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, per compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il ricorrente prova l’esistenza di un giudicato favorevole e il mancato adempimento dell’amministrazione agli obblighi che ne derivano.
- Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del provvedimento; la sua scadenza senza adempimento consente di agire in ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, con incarico condizionato all’ulteriore inottemperanza e all’attivazione dell’interessato.
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