Sentenza n. 15775/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 19254/2019, pubblicata il 9 ottobre 2019, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2664/2023, pubblicata il 12 aprile 2023, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 6.713,94 per ogni anno di corso frequentato, così ottenendosi l’importo complessivo di € 33.569,70, oltre interessi dal 17 dicembre 2008 al saldo e al risarcimento del maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. in misura pari all’eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma n. 19254/2019, confermata dalla Corte di Appello di Roma n. 2664/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (medico creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, specializzata in Ortopedia e Traumatologia presso l'Università degli Studi di Milano negli anni accademici dal 1988/89 al 1992/93, ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della condanna al pagamento di € 33.569,70, oltre interessi dal 17 dicembre 2008 e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nonché delle somme liquidate per compensi e spese. Ha chiesto anche una penalità di € 50 per ogni giorno di ritardo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. La sentenza di condanna del Tribunale di Roma, munita di formula esecutiva e notificata nel 2020, era stata confermata in appello nel 2023 e non era stata impugnata per cassazione. La Presidenza del Consiglio si è costituita con memoria di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della pronuncia, il contenuto certo della condanna, la notifica della sentenza all'Amministrazione e il decorso di oltre 120 giorni richiesto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare piena esecuzione al giudicato, pagando gli importi riconosciuti entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una successiva istanza, qualora persista l'inadempimento. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per la sussistenza delle condizioni ostative previste dalla disposizione. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Sussistono, infatti, i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. in quanto
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo è passato in giudicato, contiene una condanna determinata, è stato notificato all'amministrazione e risulta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
tra la data della notifica e la data di notifica del ricorso in ottemperanza sono trascorsi più di 120 giorni, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice, il ricorso in ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nell’osservare, conclusivamente, come non possa essere accolta l’ulteriore domanda di condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., in quanto sussistono le condizioni ostative previste dalla riferita disposizione normativa, dispone il Collegio di porre le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, a carico dell’intimata Amministrazione in ragione del principio di soccombenza.
La penalità di mora non può essere applicata quando ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; il giudice può nondimeno ordinare l'esecuzione del giudicato e riservare la nomina del commissario ad acta.
art. 1224, comma 2, c.c.
Tale sentenza dispone la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari a € 6.713,94 per ciascun anno di corso di specializzazione seguito, con conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere alla ricorrente una somma pari ad € 33.569,70, oltre interessi dal 17 dicembre 2008 al saldo e al risarcimento del maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. in misura pari all’eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali e la somma di € 500,00 per compensi ed € 35,48 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
Il giudicato da eseguire comprende, oltre al capitale e agli interessi, il maggior danno da ritardo nella misura dell'eventuale differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato con durata non superiore a dodici mesi e il tasso degli interessi legali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando risulta un titolo passato in giudicato che contiene una condanna determinata, il titolo è stato notificato all'amministrazione e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio per l'esecuzione.
- In sede di ottemperanza, il giudice ordina all'amministrazione inadempiente di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato; la nomina del commissario ad acta può essere riservata a una successiva istanza in caso di persistente inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è concedibile quando ricorrono le condizioni ostative previste dalla disposizione.
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