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Sentenza

Sentenza del 12/07/2023 n. 19964 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Direzione provinciale notificava nel 2014 avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 contestando l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative a spazi pubblicitari. L'Ufficio ha invocato il "raddoppio" dei termini di accertamento (DPR 600/1973 art.43, DPR 633/1972 art.57) ritenendo sussistere l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art.331 c.p.p. per reati previsti dal D.Lgs.74/2000. La società impugnava sostenendo la decadenza dell'Ufficio per mancata presentazione della denuncia entro il termine ordinario; la CTR aveva dato ragione alla società applicando la disciplina introdotta dalla L.208/2015. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione censurando l'applicazione della norma sopravvenuta e la interpretazione della disciplina del raddoppio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo sul divieto di ius novorum ma ha accolto il secondo motivo, ritenendo erronea l'applicazione della L.208/2015 ai periodi d'imposta dedotti (2006 e 2007) e ribadendo l'orientamento consolidato: per i testi applicabili ratione temporis il raddoppio dei termini presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale (art.331 c.p.p.) per uno dei reati del D.Lgs.74/2000, e non la effettiva presentazione della denuncia. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3

    Il "raddoppio" dei termini di accertamento, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art.331 c.p.p. per i reati tributari; non è richiesta la prova che la denuncia sia stata effettivamente presentata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3

    Analoga regola per l'IVA: il raddoppio opera se sussiste l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs.74/2000, indipendentemente dalla concreta presentazione della denuncia, nei testi applicabili ratione temporis.

  • art. 331 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di denuncia da parte di chi abbia notizia di determinati reati; ai fini tributari rileva l'esistenza dell'obbligo (ossia la configurabilità astratta del reato), non la prova della sua effettiva attuazione.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000

    Elenca i reati tributari la cui sussistenza astratta determina l'obbligo di denuncia che abilita (ai testi applicabili) il raddoppio dei termini di accertamento.

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130-132

    Ha introdotto una disciplina che richiede la presentazione della denuncia entro il termine ordinario per poter beneficiare del raddoppio; tuttavia tale disciplina non può operare retroattivamente per periodi d'imposta anteriori alla data stabilita (non applicabile ratione temporis ai casi del 2006-2007).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 247 del 2011

    Giurisprudenza costituzionale che ha chiarito che, nella disciplina allora vigente, per il raddoppio dei termini è sufficiente l'obbligo di denuncia (configurabilità astratta del reato) e non la effettiva presentazione della denuncia.

Massime di principio

  • Per accertamenti relativi ad annualità antecedenti alla decorrenza temporale delle modifiche legislative (es. prima del 31/12/2016 nei casi richiamati), il raddoppio dei termini opera se sussiste l'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. per uno dei reati tributari: non è necessaria la prova che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
  • Le modifiche legislative successive (es. L.208/2015) che richiedono l'effettiva presentazione della denuncia sono applicabili solo ratione temporis; non invalidano retroattivamente avvisi già notificati per periodi anteriori.
  • Quando il contribuente contesta la decadenza per superamento dei termini, il giudice tributario può esaminare solo se mancano i presupposti dell'obbligo di denuncia (cioè la mancanza di elementi per ravvisare astrattamente il reato); non può invece accertare il merito penale della fattispecie (principio del doppio binario tra giudizio penale e tributario).
  • La prescrizione del reato penale non impedisce, di per sé, l'operatività del raddoppio: ciò che conta è l'astratta configurabilità del reato al momento in cui l'Amministrazione avrebbe dovuto agire.
  • In caso di valutazione giudiziale, l'Amministrazione non è tenuta a produrre la denuncia penale per dimostrare il raddoppio quando la normativa applicabile non richiede la sua effettiva presentazione; tuttavia il contribuente può fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza dell'obbligo di denuncia.

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