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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36701/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio di Aurelio Remo Ieraci e il porto/detenzione di arma. Il ricorrente deduceva vizio di valutazione sulla gravità indiziaria, censurando la portata probatoria delle intercettazioni ambientali della persona offesa (sostenendo che non vi fosse una dichiarazione diretta di aver visto l'indagato sparare), la mancata risposta del riesame ai rilievi di inaffidabilità della vittima, l'erronea valutazione dei tabulati telefonici e della possibilità che l'imputato non fosse materialmente presente sul luogo; contestava infine la necessità della custodia in carcere, chiedendo misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico o sospensione dal lavoro) ritenendo episodico il fatto e non sussistente il concreto pericolo di reiterazione.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la piattaforma probatoria composta dalle intercettazioni ambientali captate nella stanza dell'ospedale (in cui la persona offesa riferiva l'attribuzione del fatto al padre di Bruno Napoli), dai tabulati telefonici che evidenziavano contatti tra padre e figlio nel periodo del delitto, dalle immagini di videosorveglianza che hanno registrato una Fiat Punto compatibile con quella in uso al ricorrente e dalle dichiarazioni di testimoni presenti alla lite iniziale. Sul profilo cautelare la Corte ha confermato la valutazione del riesame sulla concretezza del pericolo di reiterazione, valorizzando la recidiva specifica dell'indagato, la violenza del fatto e la propensione ad intervenire armato in soccorso del figlio per questioni lavorative; ha ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari e i controlli elettronici. Condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario in quanto non è prevista rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il rito d'appello al Tribunale del riesame, richiamata per indicare il giudice adito avverso l'ordinanza del GIP

  • art. 273 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    richiama i criteri per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare e chiarisce che per la misura cautelare non si applicano i criteri di precisione e concordanza degli indizi richiesti per il giudizio di merito (art. 192, comma 2)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato per distinguere l'onere probatorio del giudizio di merito (che richiede precisione e concordanza) dalla valutazione cautelare, per la quale è sufficiente una giudicata probabilità fondata su gravi indizi

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    richiamato implicitamente nella valutazione sull'adeguatezza degli strumenti di controllo remoto: la Corte ha ritenuto assolta la motivazione sull'inadeguatezza di misure fiduciarie quando si esclude l'idoneità degli arresti domiciliari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia del provvedimento quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione

  • Legge n. 47/2015 (riforma delle misure cautelari)

    richiamata dalla difesa e considerata dalla Corte: la riforma richiede un rigoroso esame della proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari, ma la Corte ha ritenuto che, alla luce della personalità del soggetto e della pericolosità, la custodia in carcere fosse proporzionata

Massime di principio

  • Per l'adozione o il mantenimento di una misura cautelare personale il livello probatorio richiesto (gravi indizi) è meno rigoroso rispetto al giudizio di merito: non è necessaria la precisione e la concordanza degli indizi tipica dell'art. 192 per la condanna definitiva
  • Intercettazioni ambientali della persona offesa, se ritenute chiaramente significative e compatibili con altre evidenze (tabulati telefonici, videosorveglianza, dichiarazioni di terzi e certificazioni sanitarie), possono costituire elemento decisivo per la sussistenza dei gravi indizi
  • La ricorrenza di una recidiva specifica e la violenza dell'azione aggravano la valutazione della pericolosità sociale e aumentano la probabilità che il giudice ritenga necessaria una misura cautelare afflittiva
  • Dubbi cronologici o la mancata vista diretta dell'autore da parte della vittima possono non essere sufficienti a escludere la gravità indiziaria se la valutazione complessiva delle fonti convergenti indica responsabilità
  • L'inadeguatezza degli arresti domiciliari o dei controlli elettronici può essere motivata in modo implicito quando il giudice ritenga che sia necessario un contenimento personale totale per prevenire la reiterazione di delitti violenti
  • Nelle impugnazioni cautelari è essenziale contestare specificamente la valutazione complessiva delle fonti e proporre elementi concreti che smentiscano la probabilità di reiterazione o la compatibilità dei tabulati/circostanze con la presenza dell'indagato sul luogo

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