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Sentenza

Sentenza del 11/04/2018 n. 1603 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Operazione complessa - Costituzione newco - Conferimento ramo d'azienda - Successiva cessione quote - Riqualificazione operazione - Cessione d'azienda - Identità effetto finale - Legittimità accertamento - Sussiste - Legge 205/2017 - Applicabilità retroattiva - Modifiche introdotte - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una complessa operazione articolata nella costituzione di una società unipersonale, nel conferimento in essa di un ramo d’azienda mediante aumento di capitale e, dopo circa sette mesi, nella cessione dell’intero capitale sociale a una società terza operante nello stesso settore. Le società avevano il medesimo oggetto sociale e lo stesso amministratore. L’Amministrazione ha ritenuto che l’operazione dovesse essere valutata unitariamente, considerando il suo effettivo risultato economico, e riqualificata come cessione del ramo d’azienda ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, anziché come semplice cessione di partecipazioni.

La decisione

L’accertamento è stato ritenuto legittimo. La cessione totalitaria delle quote della newco è stata riqualificata come cessione del ramo d’azienda, poiché l’effetto economico finale era l’attribuzione del ramo alla società acquirente attraverso l’acquisizione del controllo totalitario della newco. È stata inoltre esclusa l’applicazione retroattiva della nuova versione dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986 introdotta dalla legge 205/2017: le modifiche sono state considerate innovative e non interpretative.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 131/1986

    L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    Nella versione applicabile ratione temporis, la norma consentiva di considerare unitariamente gli atti collegati e di ricercare la causa reale dell’operazione, valorizzandone gli effetti giuridici ed economici complessivi.

  • Legge 205/2017, legge di stabilità 2018

    Sono apportate le seguenti modificazioni.

    Le modifiche all’art. 20 del d.P.R. 131/1986 hanno natura innovativa e non interpretativa; pertanto non si applicano retroattivamente alle operazioni anteriori alla loro entrata in vigore.

  • Cassazione, sentenza n. 2007/2018

    Ha escluso la natura interpretativa e quindi la retroattività delle modifiche introdotte dalla legge 205/2017.

  • Cassazione, sentenza n. 20263/2018

    Ha confermato che la modifica normativa ha prodotto una revisione strutturale profonda e antitetica della precedente fattispecie impositiva, confermandone il carattere innovativo.

Massime di principio

  • Quando più atti sono collegati e realizzano un risultato economico unitario, ai fini dell’imposta di registro l’Amministrazione può valutarli complessivamente e riqualificarli secondo la loro causa reale, se la normativa applicabile ratione temporis lo consente.
  • La cessione totalitaria delle quote di una società appena costituita può essere riqualificata come cessione d’azienda quando la società è stata utilizzata come veicolo per trasferire un ramo d’azienda e ricorrono elementi sostanziali di continuità, come identità dell’oggetto sociale, amministratori e tempistica ravvicinata.
  • La forma giuridica dell’operazione non è necessariamente decisiva: occorre verificare l’effetto finale concretamente perseguito dalle parti e il trasferimento sostanziale del complesso aziendale.
  • Le modifiche normative che limitano o modificano il potere di riqualificazione non sono automaticamente retroattive; in assenza di una chiara natura interpretativa, prevale la qualificazione come disciplina innovativa.
  • Per valutare il rischio di riqualificazione occorre esaminare l’intera sequenza negoziale, la reale autonomia dei singoli atti, la loro distanza temporale e gli elementi che dimostrano se la cessione delle quote costituisca in concreto il mezzo per trasferire un’azienda.

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