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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47313/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 29/03/2022. Caputo deduce violazione di legge per mancata applicazione del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" e per omissione di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale rispetto alle dichiarazioni decisive rese da Davide e Carlo Cavallaro, non escussi in appello, e lamenta carenza di motivazione rafforzata. De Marchi censura l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Cavallaro), la mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato e profili di errato trattamento sanzionatorio (richiesta di riconoscimento dell'art. 114 c.p. e prevalenza delle attenuanti generiche). Rampuglia contestata la valutazione probatoria che non terrebbe conto della sua versione e di documentazione probatoria (ritenzione del credito soddisfatto con trasferimento di motociclo), e lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché la scorretta valutazione della confessione.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Fabio Caputo: annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Caputo e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame dei dichiaranti ritenuti decisivi). Sono assorbite altre censure di Caputo. I ricorsi di Matteo De Marchi e di Samuele Rampuglia sono dichiarati inammissibili per aspecificità e doglianze di fatto non consentite; entrambe le parti ricorrenti (De Marchi e Rampuglia) sono condannate al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno è condannato a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende in relazione a profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte utilizza questa norma per censurare vizi di motivazione: mancanza di adeguata spiegazione in ordine alla diversa valutazione delle prove e omissione di quanto necessario per rispettare il canone della prova al di là di ogni ragionevole dubbio.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma impone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello quando l'impugnazione investe una sentenza di assoluzione basata su prove dichiarative; la Corte la interpreta come obbligo di escutere i dichiaranti ritenuti decisivi prima di affermare la responsabilità penale in appello.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferimento al canone della prova 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; la Corte lo richiama per affermare che, se l'appello riforma un'assoluzione fondata su dichiarazioni assunte in dibattimento, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruzione dibattimentale per rispettare tale canone.

  • art. 114 cod. pen.

    Norma sulla minima importanza del concorso nel reato; la Corte ricorda che il riconoscimento e la prevalenza di questa circostanza sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili con profili di colpa; applicata alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di De Marchi e Rampuglia.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Riferimento procedurale relativo al contraddittorio scritto e alla trattazione del ricorso; utilizzato per descrivere il rito adottato nel procedimento.

Massime di principio

  • Se una sentenza di appello riforma un'assoluzione basata su dichiarazioni rese in dibattimento e ritenute dal giudice di primo grado decisive per l'assoluzione, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruzione dibattimentale (esame dei dichiaranti) ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; altrimenti la decisione è viziata per violazione del canone della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • In Cassazione non è consentito limitarsi a una rivalutazione globale e alternativa del materiale probatorio: i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le ragioni della decisione impugnata; i motivi generici o di mero dissenso sui fatti sono inammissibili.
  • La valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e non manifesta arbitraria.
  • Quando si contesta in Cassazione la valutazione di uno specifico elemento probatorio, il ricorrente deve indicare l'incidenza dell'eventuale esclusione di tale elemento sulla 'prova di resistenza' delle residue risultanze; senza ciò la censura può essere considerata aspecifica e inammissibile.
  • Le impugnazioni basate su questioni di fatto (es. credibilità alternativa, riscontri documentali controversi) vanno in genere proposte e motivate nei gradi di merito: la Cassazione è la sede per il controllo di diritto e di motivazione, non per il riconsiderare interamente la prova.
  • In presenza di ricorsi inammissibili per aspecificità o generici, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla Cassa delle ammende e alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante che i motivi in Cassazione siano ben circoscritti e argomentati.

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