Cassazione Penale, Sentenza n. 47313/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 29/03/2022. Caputo deduce violazione di legge per mancata applicazione del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" e per omissione di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale rispetto alle dichiarazioni decisive rese da Davide e Carlo Cavallaro, non escussi in appello, e lamenta carenza di motivazione rafforzata. De Marchi censura l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Cavallaro), la mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato e profili di errato trattamento sanzionatorio (richiesta di riconoscimento dell'art. 114 c.p. e prevalenza delle attenuanti generiche). Rampuglia contestata la valutazione probatoria che non terrebbe conto della sua versione e di documentazione probatoria (ritenzione del credito soddisfatto con trasferimento di motociclo), e lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché la scorretta valutazione della confessione.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Fabio Caputo: annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Caputo e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame dei dichiaranti ritenuti decisivi). Sono assorbite altre censure di Caputo. I ricorsi di Matteo De Marchi e di Samuele Rampuglia sono dichiarati inammissibili per aspecificità e doglianze di fatto non consentite; entrambe le parti ricorrenti (De Marchi e Rampuglia) sono condannate al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno è condannato a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende in relazione a profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte utilizza questa norma per censurare vizi di motivazione: mancanza di adeguata spiegazione in ordine alla diversa valutazione delle prove e omissione di quanto necessario per rispettare il canone della prova al di là di ogni ragionevole dubbio.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
La norma impone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello quando l'impugnazione investe una sentenza di assoluzione basata su prove dichiarative; la Corte la interpreta come obbligo di escutere i dichiaranti ritenuti decisivi prima di affermare la responsabilità penale in appello.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento al canone della prova 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; la Corte lo richiama per affermare che, se l'appello riforma un'assoluzione fondata su dichiarazioni assunte in dibattimento, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruzione dibattimentale per rispettare tale canone.
art. 114 cod. pen.
Norma sulla minima importanza del concorso nel reato; la Corte ricorda che il riconoscimento e la prevalenza di questa circostanza sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili con profili di colpa; applicata alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di De Marchi e Rampuglia.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale relativo al contraddittorio scritto e alla trattazione del ricorso; utilizzato per descrivere il rito adottato nel procedimento.
Massime di principio
- Se una sentenza di appello riforma un'assoluzione basata su dichiarazioni rese in dibattimento e ritenute dal giudice di primo grado decisive per l'assoluzione, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruzione dibattimentale (esame dei dichiaranti) ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; altrimenti la decisione è viziata per violazione del canone della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- In Cassazione non è consentito limitarsi a una rivalutazione globale e alternativa del materiale probatorio: i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le ragioni della decisione impugnata; i motivi generici o di mero dissenso sui fatti sono inammissibili.
- La valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e non manifesta arbitraria.
- Quando si contesta in Cassazione la valutazione di uno specifico elemento probatorio, il ricorrente deve indicare l'incidenza dell'eventuale esclusione di tale elemento sulla 'prova di resistenza' delle residue risultanze; senza ciò la censura può essere considerata aspecifica e inammissibile.
- Le impugnazioni basate su questioni di fatto (es. credibilità alternativa, riscontri documentali controversi) vanno in genere proposte e motivate nei gradi di merito: la Cassazione è la sede per il controllo di diritto e di motivazione, non per il riconsiderare interamente la prova.
- In presenza di ricorsi inammissibili per aspecificità o generici, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla Cassa delle ammende e alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante che i motivi in Cassazione siano ben circoscritti e argomentati.
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