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Sentenza

Sentenza n. 421/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Vibo Valentia del 11 aprile 2024;

Giustizia amministrativa202401865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Vibo Valentia dell’11 aprile 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere dal Comune il pagamento di € 3.640,00, oltre interessi e € 376,00 per spese processuali, riconosciuti da un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace. Il TAR ha disposto istruttoria chiedendo la prova della non opposizione del decreto ingiuntivo e la ricevuta di consegna della notificazione telematica del titolo in formato .eml, poiché la copia scannerizzata non consentiva di verificarne il contenuto. Il ricorrente non ha depositato la documentazione richiesta. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. La questione decisiva ha riguardato la mancata prova della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e, conseguentemente, del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto della condizione di ammissibilità prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale disposizione impone che decorrano 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima che il creditore possa promuovere l’azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il decorso del termine deve essere provato dal creditore mediante dimostrazione dell’avvenuta notificazione del titolo presso l’amministrazione. Poiché il ricorrente non ha prodotto, neppure dopo l’ordinanza istruttoria, la ricevuta di consegna della notificazione PEC nel formato idoneo a verificarne il buon esito, non è stato possibile ritenere provato il decorso dei 120 giorni. L’inammissibilità è stata rilevata d’ufficio. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l’esecuzione del decreto ingiuntivo avente efficacia esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza, rilevabile anche d’ufficio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il creditore deve provare l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio; in mancanza, il ricorso per ottemperanza è inammissibile.

Massime di principio

  • Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce una condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La prova del decorso del termine dilatorio grava sul creditore procedente e richiede la dimostrazione dell’avvenuta notificazione del titolo esecutivo presso l’amministrazione debitrice.
  • Quando la notificazione del titolo è eseguita tramite PEC, la prova della notificazione deve consentire di verificare il buon esito della consegna; a tal fine, le ricevute di accettazione e consegna devono essere prodotte nel formato telematico idoneo, quale .eml o .msg, secondo quanto richiesto dal giudice.
  • La mancata produzione della prova della notificazione del titolo esecutivo, anche dopo un ordine istruttorio del giudice, impedisce di ritenere decorso il termine di 120 giorni e comporta l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, rilevabile d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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