Cassazione Penale, Sentenza n. 23271/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di dissequestro della somma di 7.867,98 euro, contestando la mancanza di prova della disponibilità del conto corrente in capo al marito Marcello Locchi (imputato per truffa aggravata e autoriciclaggio) e l'assenza del nesso di derivazione tra la somma sequestrata e il reato; si dichiara terza interessata e deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per essere aspecifico e manifestamente infondato. Sul punto della disponibilità del conto, conferma la valutazione del Tribunale che aveva rilevato un flusso costante e prevalente di versamenti dal marito (oltre 150.000 euro nei primi 10 mesi del 2023), la qualifica del Locchi come beneficiario in diverse operazioni, la sproporzione rispetto ai redditi leciti e la prosecuzione dei bonifici anche dopo il sequestro e il decreto di rinvio a giudizio: tutto ciò impedisce di considerare la ricorrente persona estranea al reato o in buona fede. Quanto al nesso di pertinenzialità, la Corte ricorda l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, non è necessaria la prova della derivazione diretta tra la somma e il reato. Per l'inammissibilità del ricorso viene disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 263 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base del provvedimento di sequestro impugnato; riferita al potere di adottare misure cautelari sui beni nell'ambito del procedimento penale.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma indicata come riferimento ai presupposti del sequestro preventivo; il ricorso contestava la mancata verifica di tali presupposti.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Disposizione che individua un motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge/criteri di valutazione); il ricorrente l'ha invocata per dedurre vizio nella valutazione dei presupposti del sequestro.
art. 240, comma terzo, cod. pen.
Norma richiamata in tema di confisca e tutela della 'persona estranea al reato' quale soggetto che non può subire confisca se non ha concorso al reato e se è in buona fede.
art. 2641 cod. civ.
Richiamato per il rimando alla disciplina della confisca e della tutela dei terzi, segnalando il richiamo normativo tra codice penale e civile.
Sezioni Unite, n. 42415 del 27/5/2021; Sezioni Unite n. 31617 del 26/6/2015; Sezioni Unite n. 10561 del 30/1/2014
Giurisprudenza di legittimità utilizzata per affermare che, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, non è necessaria la prova della derivazione diretta tra la somma sequestrata e il reato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese in Cassazione e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- La mera intestazione formale di un conto a nome di terzi non esclude che il giudice possa ritenere la disponibilità effettiva in capo a un'altra persona quando emergono flussi finanziari costanti e prevalenti provenienti da quest'ultima.
- Per essere considerata 'persona estranea al reato' e sottrarsi a sequestro/confisca, la terza deve dimostrare di non aver concorso al reato, di non aver tratto vantaggi dall'attività criminosa e di aver agito in buona fede; trasferimenti continuativi e sproporzionati rispetto ai redditi leciti ostano a tale qualificazione.
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, non è richiesta la prova di una derivazione materiale e diretta tra specifiche somme e il reato: è sufficiente il quadro indiziario che le renda riconducibili alla percezione del profitto.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente e direttamente con la motivazione impugnata: argomentazioni generiche, aspecifiche o che non affrontano i rilievi motivazionali del giudice del gravame determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Il giudice può irrogare sanzioni economiche e condannare alle spese il ricorrente quando il ricorso è manifestamente infondato o aspecifico; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
- La prova documentale dei flussi bancari e la loro congruenza rispetto ai redditi leciti sono elementi decisivi per il giudizio sulla pertinenzialità e sulla disponibilità dei beni.
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