Corte di giustizia, Sentenza C-271/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2023. — XT e a. contro Keolis Agen SARL. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil de Prud’hommes d’Agen. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Riporto dei diritti alle ferie annuali retribuite in caso di malattia di lunga durata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2. — Cause riunite C-271/22 – C-274/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale azionabile anche nei confronti di un datore di lavoro privato, senza che rilevi la natura di concessionario di servizio pubblico. Ha inoltre confermato che gli Stati membri conservano un margine nel fissare le modalità di esercizio del diritto, inclusi i limiti di riporto, purché non ne sia compromessa la finalità. Nel caso di lavoratori assenti per malattia di lunga durata, un riporto di quindici mesi riferito a due periodi di maturazione consecutivi è compatibile con il diritto dell'Unione.
Diritto alle ferie annuali retribuite in caso di malattia di lunga durata: azionabilità contro datore di lavoro privato concessionario di servizio pubblico e compatibilità con un riporto di quindici mesi limitato a due periodi di riferimento.
La questione giuridica
Se il diritto alle ferie annuali retribuite possa essere fatto valere direttamente da un lavoratore nei confronti di un datore di lavoro privato concessionario di servizio pubblico; quale sia il periodo ragionevole di riporto delle ferie annuali retribuite maturate durante una malattia di lunga durata quando il periodo di maturazione è annuale; e se sia compatibile con l'articolo 7 della direttiva 2003/88 una disciplina/prassi nazionale che, in assenza di un limite espresso, consenta il riporto illimitato delle ferie non godute.
Principio di diritto
Il diritto alle ferie annuali retribuite, sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta e concretizzato dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, può essere invocato dal lavoratore anche contro un datore di lavoro privato, compreso un concessionario di servizio pubblico; il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna incompatibile. Quanto al riporto delle ferie non godute per malattia di lunga durata, l'articolo 7 non impone un termine unico definito dalla Corte, ma non osta a una disciplina nazionale che consenta il recupero delle ferie entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento e limitato a due periodi consecutivi, purché il limite sia fissato nel rispetto dei requisiti di proporzionalità e della finalità del diritto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Code du travail francese, articoli L. 3141-3, L. 3141-5, L. 3245-1 e D. 3141-7
Diritto alle ferie annuali retribuite e malattia di lunga durata
La pronuncia riguarda cinque rinvii pregiudiziali proposti dal conseil de prud'hommes d'Agen in controversie di lavoro tra alcuni dipendenti e la loro datrice di lavoro, Keolis Agen SARL, in merito al mancato godimento di ferie annuali retribuite maturate durante lunghe assenze per malattia e al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti erano assenti dal lavoro per malattia per oltre un anno. Essi chiedevano, a seconda dei casi, di poter fruire delle ferie annuali retribuite maturate ma non godute oppure di ottenere un'indennità finanziaria per ferie non godute dopo la cessazione del rapporto. Le domande erano state presentate entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento annuale e riguardavano al massimo due periodi di riferimento consecutivi. La società aveva opposto rifiuto richiamando il code du travail francese, in particolare l'articolo L. 3141-5, che riconosce come periodo utile, per la maturazione delle ferie, solo le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale entro il limite di un anno.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva:
- se l'articolo 7 della direttiva 2003/88 fosse direttamente invocabile contro un'impresa privata titolare di concessione di servizio pubblico;
- quale fosse il periodo ragionevole di riporto delle ferie annuali retribuite maturate in un sistema con periodo di maturazione annuale;
- se fosse compatibile con il diritto dell'Unione un riporto illimitato in assenza di una previsione nazionale espressa.
Normativa dell'Unione richiamata
La Corte richiama in particolare l'articolo 7 della direttiva 2003/88, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e vieta la sostituzione con indennità salvo cessazione del rapporto, nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che consacra il diritto fondamentale a ferie annuali retribuite. Viene richiamato anche l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, per il controllo delle eventuali limitazioni del diritto fondamentale.
Prima questione: opponibilità nei confronti di un privato
La Corte ricorda anzitutto che l'articolo 7 della direttiva 2003/88, in quanto tale, non può di regola essere invocato in una controversia tra privati. Tuttavia, tale disposizione riflette e precisa il diritto fondamentale di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che ha carattere imperativo e incondizionato ed è di per sé idoneo a essere fatto valere in una controversia con il datore di lavoro, se la situazione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
La Corte afferma quindi che il lavoratore può invocare il diritto alle ferie annuali retribuite anche nei confronti di un datore di lavoro privato concessionario di servizio pubblico. Il giudice nazionale, in presenza di una norma interna incompatibile con tale diritto, deve disapplicarla.
Seconda questione: periodo di riporto
La Corte dichiara di non essere competente a fissare essa stessa il periodo di riporto applicabile, poiché la determinazione di tale termine rientra nelle condizioni di esercizio e attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, che spettano agli Stati membri. La Corte può solo verificare che il termine nazionale non comprometta la finalità del diritto.
Terza questione: compatibilità di un riporto di quindici mesi
La Corte dichiara ricevibile la questione solo nei limiti in cui riguarda domande presentate entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento e limitate a due periodi consecutivi. Nel merito, ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui gli Stati membri possono prevedere un periodo di riporto e perfino la perdita del diritto allo scadere di tale periodo, purché il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto e il limite temporale non svuoti di contenuto la finalità delle ferie annuali retribuite.
Richiamando la sentenza KHS, la Corte osserva che, in caso di malattia di lunga durata, un cumulo illimitato di ferie non è compatibile con la funzione delle ferie stesse; occorre invece un termine che consenta al lavoratore di disporre effettivamente di periodi di riposo, senza imporre al datore di lavoro un accumulo eccessivo di assenze. Per i periodi di riferimento annuali, un riporto di quindici mesi è già stato ritenuto conforme.
Applicando tali criteri, la Corte conclude che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 non osta a una normativa o prassi nazionale che, in assenza di una previsione espressa, consenta di accogliere domande di ferie presentate entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento, limitatamente alle ferie maturate e non godute durante due periodi di riferimento consecutivi a causa di malattia di lunga durata.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta e l'articolo 7 della direttiva 2003/88 consentono al lavoratore di far valere il diritto alle ferie annuali retribuite nei confronti del datore di lavoro, anche se privato e titolare di concessione di servizio pubblico;
- l'articolo 7 non osta a una disciplina o prassi nazionale che ammetta il riporto delle ferie non godute entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento e limitatamente a due periodi di riferimento consecutivi, quando l'assenza derivi da malattia di lunga durata.
Principi affermati
La sentenza conferma che il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale direttamente tutelabile nella controversia di lavoro, e che gli Stati membri restano competenti a fissarne le modalità di esercizio, ma non possono adottare regole che ne compromettano la sostanza. In materia di malattia di lunga durata, il limite di quindici mesi è compatibile con il diritto dell'Unione perché mantiene la funzione di riposo e tutela anche l'organizzazione dell'impresa.
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