Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27351/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva versato integralmente IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e, dopo l'intervento normativo che ha esteso ai residenti in alcuni Comuni della Riviera Jonica colpiti dal sisma del 2002 la possibilità di definire le posizioni tributarie con abbattimento del 50%, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso della metà di quanto pagato. A fronte del silenzio dell'Ufficio, ha adito il giudice tributario. La CTP e poi la CTR hanno respinto la domanda, ritenendo maturata la decadenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006 e dell'ordinanza PCM n. 3442/2005, sostenendo che il diritto al rimborso dovesse essere riconosciuto; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per asserita motivazione insufficiente; 3) violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000, lamentando il comportamento non improntato a buona fede dell'amministrazione per non aver risposto all'istanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sul merito del diritto al rimborso ma sulla decadenza dall'azione per tardiva presentazione dell'istanza. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR, seppur concisa, era sufficiente e coerente con la giurisprudenza di legittimità sul termine applicabile. Ha qualificato il terzo motivo come un non motivo, perché non censurava la statuizione di decadenza ma solo il silenzio dell'Amministrazione, legalmente tipizzato come rifiuto tacito. Il contribuente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006

    abbattimento del 50% di quanto dovuto

    ha consentito, per i residenti nei Comuni interessati dal sisma, la definizione agevolata delle posizioni tributarie e ha reso in parte indebiti ex post i versamenti già eseguiti

  • ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10 giugno 2005

    ha individuato i Comuni della Riviera Jonica danneggiati dal sisma del 2002 e ha disposto la sospensione dei termini tributari

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    è stato ritenuto il termine decadenziale applicabile alla domanda di rimborso nella fattispecie, in luogo del termine di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie, perché il rimborso deriva da un indebito sopravvenuto e non dalla ordinaria domanda di rimborso

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la motivazione della sentenza di merito è stata reputata sufficiente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato ai fini della valutazione della sufficienza della motivazione

  • art. 10 L. n. 212/2000

    il richiamo alla buona fede dell'Amministrazione non scalfisce la statuizione di decadenza dalla pretesa restitutoria

  • artt. 19, comma 1, lett. g), e 21 d.lgs. n. 546/1992

    il silenzio dell'Amministrazione è tipizzato come rifiuto tacito impugnabile

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la pretesa restitutoria deriva da uno ius superveniens che rende ex post indebiti versamenti già effettuati, la domanda di rimborso resta soggetta al termine decadenziale previsto per il rimborso in sede contenziosa se la fattispecie è ricondotta a tale disciplina speciale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fondi sulla decadenza e il ricorso insista invece sul merito del diritto sostanziale.
  • La censura di insufficienza motivazionale è infondata quando la sentenza d'appello spiega, sia pure sinteticamente, la ragione giuridica della soluzione adottata in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità.
  • La doglianza che si limiti a contestare il silenzio dell'amministrazione, senza aggredire la statuizione sulla decadenza o sul rito, non integra un motivo utile di ricorso avverso il rigetto della domanda di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.