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Sentenza

Sentenza n. 480/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. -OMISSIS- emessa dal T.A.R. per la Campania,-OMISSIS- il -OMISSIS-e pubblicata in pari data all’interno del fascicolo telematico;

Giustizia amministrativa202500896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza a una sentenza che aveva ordinato alla Questura di provvedere espressamente e motivatamente su un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza del TAR, con la quale era stata accolta l'azione avverso il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020. La sentenza aveva ordinato all'Amministrazione di adottare un atto espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha depositato un provvedimento espresso e motivato già adottato dalla Questura, rappresentando che il procedimento si era concluso anteriormente. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva impugnato tale provvedimento con autonomo ricorso, definito con sentenza breve della stessa Sezione.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento espresso richiesto dalla sentenza da eseguire e l'interessato lo aveva autonomamente impugnato in altro giudizio. La precedente ordinanza collegiale aveva rimesso in termini il ricorrente per l'eventuale impugnazione del provvedimento, ritenuto verosimilmente conosciuto solo con il suo deposito nel giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda processuale. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore del ricorrente l'importo di euro 700,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più utilità concreta nella prosecuzione del giudizio.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale base per la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione del provvedimento amministrativo conosciuto tardivamente.

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Costituisce la base normativa dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno oggetto del procedimento amministrativo.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti

    Rimette al giudice la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti dei valori medi e tenuto conto dell'impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    Individua i criteri per determinare il compenso professionale in relazione alle caratteristiche e alla difficoltà concreta dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del processo, l'amministrazione adotta l'atto espresso e motivato ordinato dal giudice con la sentenza da eseguire.
  • Quando l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto dal giudicato, l'eventuale contestazione del suo contenuto deve essere proposta mediante autonoma impugnazione, non potendo il giudizio di ottemperanza trasformarsi nel giudizio di legittimità sul nuovo atto.
  • La conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita soltanto attraverso il deposito nel giudizio di ottemperanza può giustificare la rimessione in termini per la sua impugnazione, qualora risulti non anteriormente notificato o conosciuto dal destinatario.
  • La sopravvenuta improcedibilità del giudizio non impedisce la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo i criteri e le riduzioni previsti dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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