Cassazione Penale, Sentenza n. 26193/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la misura cautelare applicata dal G.I.P. per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (famiglia mafiosa di Carini, mandamento di San Lorenzo-Tommaso Natale) e di concorso in estorsione aggravata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e plurimi vizi di motivazione in relazione alla gravità indiziaria: contestava la valenza mafiosa di un incontro fugace del 26/10/2018 con Lo Piccolo Calogero (sostenendo che poteva dipendere da rapporti di parentela), la presunta rilevanza di un suggerimento del 04/01/2023 sul modo di incontrare Serio Nunzio, l'effettiva partecipazione e rilevanza dell'incontro dell'8/03/2023 con Giannusa Sergio, l'interpretazione dell'intervento per il ritrovamento dell'escavatore rubato, la rilevanza del colloquio del 02/04/2021 e l'insufficienza di un unico contributo (la consegna di proventi) per configurare affiliazione associativa. In sostanza il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza sostenendo che gli elementi indiziari erano equivoci, incerti e suscettibili di letture alternative non mafiose.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo: le censure sono in realtà censure di merito e una valutazione alternativa degli elementi probatori non è consentita in questa sede, soprattutto in materia cautelare. La Corte ha ritenuto congrua e completa la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valutato il quadro indiziario nella sua globalità (intercettazioni ambientali e telefoniche, videosorveglianza, servizi di osservazione) e ha ritenuto significativi, in chiave associativa, i rapporti del ricorrente con esponenti apicali (Lo Piccolo, Giannusa, Pipitone), gli incarichi ricevuti (es. mediazione per redarguire un soggetto che non versava tangente), la consegna di proventi estorsivi al Giannusa, la capacità di interloquire con il capofamiglia per il recupero dell'escavatore e la conferma ricevuta dal Giannusa della "carta bianca" riconosciuta al ricorrente. Anche il presunto concorso nell'estorsione è stato ritenuto provato in termini di contributo consapevole (consegna dei proventi). Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
presente nel provvedimento come riferimento per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa
La Corte e il Tribunale hanno interpretato la norma richiedendo, per la misura cautelare, la presenza di gravi indizi di "stabile inserimento" del soggetto nella struttura mafiosa, valutati sulla base della globalità degli elementi (contatti con vertici, incarichi e riconoscimento di affidabilità) che dimostrino la "messa a disposizione" dell'indagato per il sodalizio
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Principio relativo ai limiti del controllo di legittimità in sede cautelare: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi fattuali, ma deve verificare che la motivazione sia congrua e conforme ai canoni logici e giuridici
Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020 (Castagnella)
Richiama il principio per cui la valutazione dei gravi indizi non può essere atomistica: i singoli elementi vanno esaminati nel loro complesso e nella loro coerenza tra loro per determinare la portata dimostrativa
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Definizione giurisprudenziale della partecipazione ad associazione mafiosa come stabile inserimento nel sodalizio e come messa a disposizione della struttura per il perseguimento dei fini criminosi
Massime di principio
- In sede cautelare la Corte di legittimità non riesamina i fatti né propone una lettura alternativa degli indizi: può solo verificare la congruenza logica e giuridica della motivazione data dal giudice del merito
- La gravità indiziaria per reati associativi va valutata globalmente: singoli atti apparentemente innocui assumono rilevanza se inseriti in un quadro coerente di rapporti, incarichi e riconoscimenti da parte di affiliati
- I contatti con esponenti apicali, l'esecuzione di incarichi funzionali all'organizzazione (es. consegna di proventi, mediazione di controversie), e il riconoscimento di "autorevolezza" o "carta bianca" da parte di vertici sono indici rilevanti di intraneità
- Un contributo occasionale può non essere sufficiente a provare affiliazione, ma la ripetizione, la natura e il contesto dell'atto (es. consegna di proventi estorsivi su incarico dei vertici) possono integrare la prova della partecipazione associativa
- La prova dell'estorsione in concorso può fondarsi anche su un contributo logistico o diretto (p.es. consegna dei proventi) se è dimostrata la consapevolezza dell'illiceità e il collegamento con l'azione intimidatoria pregressa
- Le difese che si limitano a proporre letture alternative o a scomporre gli elementi indiziari senza contestare vizi logici nella motivazione del giudice del riesame sono, in questa sede, difficilmente apprezzabili
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