Sentenza del 22/07/2015 n. 15424 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Liguria, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per inesistenza della notificazione. La relata era contenuta in un foglio separato, privo di un collegamento certo sia con la contribuente destinataria sia con lo specifico atto di appello. L'Agenzia sosteneva che il destinatario potesse essere individuato esaminando l'atto notificato e che la consegna dell'atto a una persona addetta allo studio del difensore dimostrasse il perfezionamento della notifica. Contestava inoltre la motivazione della CTR, ritenendo che la diversa indicazione della notifica a mezzo posta nell'atto di appello fosse un semplice refuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava adeguatamente l'accertamento di fatto della CTR, secondo cui mancava un collegamento certo tra relata, atto di appello e destinatario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c. e comunque ritenuto infondato: non basta dimostrare che sia stato notificato un atto qualsiasi, ma occorre provare che la relata si riferisca proprio allo specifico atto impugnatorio. La mera spillatura di un foglio separato non è stata ritenuta sufficiente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 148, comma 2, c.p.c.
La relata di notificazione deve consentire di collegare con certezza l'attività notificatoria all'atto e al destinatario. L'eventuale incompletezza può essere valutata insieme al contenuto dell'atto, ma non può supplire alla mancanza di qualsiasi elemento certo di riferibilità.
Art. 156, commi 1 e 2, c.p.c.
Le nullità degli atti processuali sono soggette ai principi di tassatività e di raggiungimento dello scopo; tuttavia, quando non sia possibile identificare con certezza l'atto notificato, può configurarsi l'inesistenza della notificazione, non una semplice irregolarità sanabile.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione di norme processuali, ma la censura deve confrontarsi effettivamente con la motivazione e con l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare il vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso, nei limiti e secondo i requisiti processuali applicabili ratione temporis.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, il motivo relativo al vizio di motivazione doveva contenere uno specifico momento di sintesi, indicando chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nelle notificazioni processuali è essenziale dimostrare non solo che un atto sia stato consegnato o spedito, ma che la relata si riferisca proprio allo specifico atto da notificare.
- Una relata separata dal documento notificato deve presentare elementi testuali o materiali affidabili che consentano di stabilire il collegamento tra relata, atto e destinatario; la semplice spillatura non è necessariamente sufficiente.
- Quando l'atto contiene un'indicazione della modalità di notifica diversa da quella risultante dalla relata, la contraddizione può indebolire la prova del perfezionamento della notifica e non può essere automaticamente considerata un semplice refuso.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti: il ricorso deve contestare in modo puntuale la ricostruzione della sentenza impugnata e rispettare i requisiti formali previsti per ciascun motivo.
- In caso di dubbio sull'identificazione dell'atto notificato, l'assenza di prova del collegamento può impedire la produzione degli effetti processuali della notificazione, compresa la decorrenza dei termini per impugnare.
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