Sentenza n. 190/2026 - Brescia, Sezione 2
per la dichiarazione di nullità nonché per l’annullamento della Convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Convenzione del 14 gennaio 2022 per la progettazione definitiva e l’esecuzione della soluzione di collettamento e depurazione denominata “Gavardo-Montichiari”
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto la dichiarazione di nullità e l’annullamento della Convenzione sottoscritta dal Commissario straordinario, dall’Ufficio d’Ambito di Brescia e dal gestore del servizio idrico integrato. Ha dedotto: illegittimità derivata dai vizi già prospettati in un precedente ricorso contro gli atti dell’iter procedimentale; sviamento di potere, perché il Prefetto avrebbe sottoscritto la Convenzione quale legale rappresentante della Prefettura anziché nella qualità di Commissario straordinario; carenza di motivazione della decisione di sottoscrivere la Convenzione; mancata autorizzazione dell’Ufficio d’Ambito da parte della Provincia e contrasto con un indirizzo approvato dal Consiglio provinciale; mancata autorizzazione formale degli organi societari del gestore; violazione dell’art. 15 l. 241/1990, non trattandosi di un accordo volto a disciplinare attività di comune interesse da svolgere in collaborazione, ma di un rapporto nel quale il gestore avrebbe assunto una funzione ancillare rispetto al Commissario; illegittimità della clausola che prevedeva, quale condizione risolutiva espressa, la perdita della natura di organismo in house da parte del gestore. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità per carenza di interesse, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Secondo il Collegio, l’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933 devolve al TSAP le controversie relative ad atti amministrativi che incidano in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque. La Convenzione e gli atti collegati riguardano la sostituzione dell’attuale sistema di collettamento e depurazione, la localizzazione di nuove opere idrauliche, il diverso tracciato delle condotte e il recapito finale delle acque depurate dal Lago di Garda al Fiume Chiese. Tali determinazioni disciplinano direttamente il decorso, l’utilizzo e la destinazione finale di acque qualificate come pubbliche, anche in ragione della nozione di servizio idrico integrato comprensiva di fognatura e depurazione. Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative sono state ritenute strumentali rispetto al profilo principale della gestione e regimazione delle acque pubbliche. Il fatto che la controversia riguardi una Convenzione tra amministrazioni e un soggetto privato non esclude la giurisdizione del TSAP, quando l’accordo incida immediatamente sull’uso delle acque pubbliche. Sono state assorbite tutte le ulteriori eccezioni e censure, inclusa l’istanza di rinvio formulata dal Comune. Il processo può essere riproposto davanti al TSAP nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie relative ad atti amministrativi che incidano in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche quando gli atti siano adottati da autorità diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
art. 15 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento alla natura e all’oggetto della Convenzione; la relativa censura è rimasta assorbita per il difetto di giurisdizione.
art. 4, comma 1, lett. f), l. 36/1994
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione; ciò contribuisce a qualificare le acque reflue trattate e le opere di collettamento e depurazione come riferibili alla gestione delle acque pubbliche.
artt. 6 e 7 l. 36/1994
Le disposizioni disciplinano anche le modalità di riutilizzo e trattamento delle acque reflue urbane sottoposte a depurazione, confermando la rilevanza pubblicistica della relativa gestione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato esclusivamente in relazione al deposito della memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato; non costituisce fondamento della decisione sul riparto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si radica quando l’atto amministrativo incide in modo immediato e diretto sul regime, sull’uso o sulla destinazione delle acque pubbliche, anche se adottato da un’amministrazione non istituzionalmente preposta alla loro tutela.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti che concorrono a realizzare, modificare o sostituire opere idrauliche e che stabiliscono o modificano la localizzazione delle opere, il tracciato delle condotte o le modalità di convogliamento e recapito delle acque.
- La gestione del collettamento e della depurazione delle acque reflue, quale componente del servizio idrico integrato, può costituire una forma di regimazione delle acque pubbliche; la controversia relativa alle opere funzionali a tale gestione è attratta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l’incidenza sulle acque sia diretta e non meramente occasionale.
- La presenza di profili urbanistici, ambientali o espropriativi non radica di per sé la giurisdizione del giudice amministrativo ordinario quando tali profili siano strumentali rispetto alla questione principale, consistente nella gestione e nella regimazione delle acque pubbliche.
- La natura convenzionale dell’atto e la partecipazione di amministrazioni e soggetti privati non escludono la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche se l’accordo incide immediatamente sull’uso delle acque pubbliche.
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