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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27151/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di Appello che ha condannato Celi per tentata estorsione (capo B7) e Diletto per reati in materia di armi (capo L1) e altri reati in continuazione. Celi deduce violazione del principio del ne bis in idem sostenendo che il GUP si sarebbe già pronunciato sul capo B7 nella sentenza del 4/11/2016. Diletto propone tre motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in peius perché la pena in appello è aumentata rispetto alla precedente (6 anni e 4 mesi → 6 anni e 8 mesi) per effetto della declaratoria di nullità di un solo capo; (2) violazione del principio di specialità (art.15 c.p.) deducendo che i reati di introduzione, detenzione e porto illegale di armi si sarebbero dovuti assorbire tra loro; (3) travisamento della prova e mancata motivazione sull'identificazione dell'imputato dalle intercettazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Celi ha ritenuto che sul capo B7 il GUP del 2016 non si era effettivamente pronunciato (nullità della statuizione su quel capo), pertanto non si è configurata violazione del ne bis in idem e il giudice di merito ha potuto condannare ex novo. Per Diletto la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo alla reformatio in peius perché la condotta relativa al capo L1) non era stata decisa nel giudizio di primo grado e quindi non esisteva una posizione sostanzialmente acquisita favorevole. Il motivo sulla specialità è considerato non devoluto in appello e comunque infondato perché manca la contestualità temporale necessaria per l'assorbimento delle condotte; il motivo sul travisamento della prova è aspecifico e rappresenta una semplice richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. I ricorrenti sono condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p., art. 629 c.p. co.1 e 2, D.L. 152/1991 art. 7

    Norme relative al tentativo e all'estorsione aggravata richiamate per la contestazione al capo B7; la decisione conferma che tali fattispecie sono state ritenute provate dal giudice di merito.

  • Legge 895/1967 artt. 1, 2, 4, 7; Legge 110/1975 art. 23; D.L. 152/1991 art. 7

    Norme sulla disciplina delle armi e relative aggravanti utilizzate per il capo L1); la Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrassero nelle fattispecie incriminatrici richiamate e non assorbite tra loro.

  • art. 15 c.p.

    Principio di specialità: la Corte ricorda che l'assorbimento di reati (es. detenzione/porto in quello di introduzione) avviene solo se le condotte coincidono temporalmente; nel caso non si è verificata tale contemporaneità, quindi non opera l'assorbimento.

  • art. 546 c.p.p.

    La nullità parziale per omissione di pronuncia su singoli capi determina la necessità di una pronuncia specifica su quel capo, con conseguente possibilità che il capo sia deciso in un successivo giudizio senza violare il ne bis in idem.

  • art. 606 c.p.p. lett. e)

    Limiti della cognizione della Cassazione: non è consentita una rivalutazione dei fatti o della valutazione probatoria del giudice di merito, salvo che non emerga un travisamento incontestabile della prova.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado omette di pronunciarsi espressamente su un capo d'imputazione (nullità parziale ai sensi dell'art. 546 c.p.p.), la mancata decisione non genera ne bis in idem: il capo può essere esaminato e deciso successivamente.
  • La reformatio in peius è vietata solo quando esiste un termine di paragone rappresentato da una precedente sentenza che abbia già formato una posizione sostanzialmente favorevole sullo stesso capo; se la prima sentenza non si è pronunciata sul capo, non sussiste il divieto.
  • Il principio di specialità (art. 15 c.p.) assorbe condotte solo se sono temporalmente e materialmente coincidenti; in assenza di contestualità, i reati restano autonomi e non si assorbono automaticamente.
  • In Cassazione il motivo che contesta la valutazione delle intercettazioni è ammissibile solo se si dimostra un travisamento della prova evidente e decisivo; non è consentita una semplice diversa interpretazione del significato probatorio.
  • Motivi non devoluti o non specificamente trattati in grado d'appello possono essere dichiarati inammissibili in Cassazione: occorre che le questioni siano state effettivamente dedotte e valutate nei gradi precedenti per essere esaminate in sede di legittimità.

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