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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32967/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di concorso nella movimentazione di ingente quantità di cocaina (100 kg). La difesa deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, rilevando: mancata attualizzazione del giudizio cautelare nonostante il decorso di circa due anni; pronuncia di primo grado che, secondo la difesa, avrebbe escluso la partecipazione alla struttura criminale importatrice; comportamento processuale collaborativo (dichiarazioni etero-accusatorie verso un altro indagato, MASCIOLI); disponibilità della convivente ad ospitarlo agli arresti domiciliari; ruolo gregario e occasionalità dell'attività (mera intermediazione per una singola operazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame non fosse tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare, ma soltanto a valutare eventuali fatti nuovi idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio. Nel caso di specie non sono state prospettate novità concrete rispetto alle valutazioni già compiute nelle fasi cautelari precedenti; inoltre è intervenuta la condanna in primo grado per la movimentazione dell'ingente carico, che conferma la gravità indiziaria. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del giudice distrettuale, che ha valorizzato il ruolo svolto dal Lazzarato, i collegamenti con il narcotraffico internazionale (in particolare il riferimento al narcotrafficante CASTANO), i precedenti penali specifici e la possibilità di recidiva; ha inoltre considerato insufficiente la mera disponibilità della convivente e le dichiarazioni processuali del ricorrente, che non hanno consentito di individuare gli autori dell'esportazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Articolo richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato; la Corte lo utilizza come base per valutare la responsabilità collettiva e il ruolo del ricorrente nella commissione del fatto.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73 comma 1 e art. 80 comma 2

    Norme incriminatrici sul traffico di stupefacenti e relative aggravanti/sanzioni; la loro applicazione al fatto contestato (movimentazione di 100 kg di cocaina) contribuisce a qualificare la gravità del reato e la rilevanza cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 274 comma 1 lett. c)

    Richiamato per delineare i presupposti delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali e personali indicati in tale norma (natura delle imputazioni, precedenti specifici, personalità dell'indagato) giustifichino la permanenza della misura custodiale.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare il giudice non è tenuto a riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni della misura: l'impugnante deve allegare fatti nuovi e concreti idonei a mutare apprezzabilmente il quadro probatorio per ottenere la sostituzione della misura.
  • Il semplice decorso del tempo e la durata della custodia non costituiscono di per sé fatti nuovi sufficienti a fondare la revoca o la mitigazione della misura cautelare; occorre dimostrare l'effettivo affievolimento delle esigenze cautelari con elementi concreti.
  • La disponibilità di un luogo in cui eseguire una misura meno afflittiva (es. abitazione della convivente) è rilevante ma non decisiva quando sussista un concreto rischio di reiterazione e quando la gravità del fatto e i collegamenti criminali internazionali suggeriscano la necessità di una misura più cautelare.
  • Il comportamento processuale collaborativo assume rilievo cautelare solo se produce elementi utili e concreti (es. indicazioni che permettono di individuare soggetti a monte della catena criminale); dichiarazioni generiche o limitate non sono sufficenti a escludere il pericolo di recidiva.
  • Nella valutazione del pericolo di recidiva il giudice può fondarsi su elementi di personalità dell'imputato, precedenti specifici, ruolo e modalità della condotta: non è necessario individuare una specifica occasione prossima di delinquere, è sufficiente una prognosi fondata su dati concreti.

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