Cassazione Penale, Sentenza n. 4641/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura l'erronea applicazione di legge nella decisione che aveva qualificato Maria Spanò (convivente del figlio del detenuto Gabriele Francescone) come "familiare" legittimato ai colloqui ordinari. Il Ministero sostiene che la legge n. 76/2016 ha parificato i diritti del convivente al coniuge solo quando la convivenza sia diretta con il detenuto e non può essere estesa alla persona convivente di un soggetto componente della famiglia del detenuto (es. nuora di fatto). Si deduce quindi che non si possa ampliare la nozione di "congiunti/familiari" oltre i limiti testuali stabiliti dall'art. 307 c.p. e dalle specifiche previsioni dell'ordinamento penitenziario (art.18 ord. pen., art.37 DPR 230/2000, art.41-bis ord. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di interpretazione estensiva. Ha affermato che la legge n. 76/2016 (art.1, comma 38) parifica i diritti del convivente al coniuge solo con riferimento alla convivenza diretta con il soggetto ristretto e non può essere interpretata come estensione automatica alle persone conviventi di altri componenti della famiglia del detenuto. Ha richiamato il criterio di definizione dei "congiunti" conforme all'art. 307 c.p. e ha escluso che la nuora di fatto (convivente del figlio) possa essere equiparata a "familiare" del detenuto per l'ammissione ai colloqui ordinari. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 2016, n. 76 (art. 1, comma 38)
"i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario"
La Corte interpreta questa disposizione come parificazione dei diritti tra coniuge e convivente solo quando la convivenza sia diretta con il detenuto; non autorizza estensioni a conviventi di altri membri della famiglia del ristretto.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 18 - ordinamento penitenziario)
Articolo richiamato per il quadro normativo dei soggetti legittimati ai colloqui; la sua nozione di "congiunti" e "familiari" va interpretata alla luce delle definizioni del codice penale e delle disposizioni successive.
Codice penale (art. 307, comma 4)
Definisce i limiti della nozione di "congiunti" (e le estensioni ammesse, es. unioni civili): non ricomprende i soggetti legati solo da rapporti di fatto indiretti, pertanto non supporta l'equiparazione della nuora di fatto a familiare del detenuto.
DPR 30 giugno 2000, n. 230 (art. 37)
Norme regolatrici sull'ammissione ordinaria ai colloqui (congiunti e conviventi come categorie ammesse); conferma il quadro normativo che distingue i terzi, ammessi solo per ragionevoli motivi.
Ordinamento penitenziario (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b)
Prevede in ambiti di rigore (41-bis) una platea ulteriormente ristretta alle sole categorie di "familiari" e "conviventi", rafforzando l'interpretazione restrittiva circa chi può accedere ai colloqui.
Massime di principio
- La qualificazione di "familiare" o "congiunto" ai fini dell'ammissione ai colloqui penitenziari si interpreta restrittivamente: conta la convivenza diretta con il detenuto, non la convivenza con altri membri della sua famiglia.
- La legge n. 76/2016 parifica il convivente al coniuge solo nella misura prevista espressamente dall'ordinamento penitenziario e non autorizza estensioni analogiche a conviventi indiretti.
- Per provare il diritto ai colloqui ordinari, il richiedente deve dimostrare il rapporto personale e la convivenza con il soggetto ristretto; rapporti di parentela o convivenza con altri familiari non sono sufficienti.
- In regime di speciali restrizioni (es. 41-bis) la platea è ulteriormente limitata a familiari e conviventi diretti, per cui interpretazioni estensive sono particolarmente ostacolate.
- Segnalazioni di precedenti o circostanze di polizia non sono automaticamente impeditive dell'ammissione; tuttavia, la questione preliminare sull'inquadramento soggettivo è decisiva: se manca tale inquadramento, le considerazioni di merito o di sicurezza non vengono neppure esaminate.
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