Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06632/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento bancario assistito da una garanzia assicurativa stipulata per il rischio che la banca non riuscisse a recuperare il credito mediante esecuzione sugli immobili ipotecati. In origine l'assicuratore aveva chiesto di accertare l'inoperatività della polizza, sostenendo che il credito era stato concesso e gestito in modo difforme dal rischio coperto e che l'errore nella relazione notarile non costituiva la causa del danno. La banca aveva invece chiesto l'accertamento dell'operatività della polizza, l'indennizzo e, in subordine, la responsabilità del notaio per inesatto adempimento professionale. Dopo un primo ciclo di giudizio e un rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte d'appello in sede di rinvio aveva confermato l'operatività della polizza. Gli eredi del notaio hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, tutti incentrati su: omessa pronuncia sul rapporto processuale tra notaio e assicuratore; errata qualificazione del contratto come assicurazione del credito/fideiussoria anziché come garanzia diversa; asserita erronea qualificazione della domanda del notaio come riconvenzionale; pretesa mancanza di prova di un danno risarcibile e della probabilità di sua verificazione; mancata considerazione delle negligenze della banca e della possibile responsabilità concorrente dell'istituto di credito; difetto di motivazione della sentenza di rinvio. Generali Italia ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, denunciando violazioni in tema di onere della prova, valutazione delle prove, interpretazione del contratto e correttezza/buona fede, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non provata la data di erogazione delle somme e nel valorizzare documenti privi di data certa o irrilevanti. La Cassazione ha ritenuto inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, rilevando per entrambi genericità delle censure, mancato confronto con la decisione impugnata e improprio tentativo di ottenere un riesame del merito e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale degli eredi del notaio sia il ricorso incidentale della compagnia assicurativa. Ha compensato le spese tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale Generali Italia S.p.A., mentre ha condannato i ricorrenti principali a rifondere le spese alla società controricorrente DoValue S.p.A. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato l'operatività della polizza, non è stata cassata; tuttavia la Corte non ha esaminato nel merito le censure perché ha ritenuto i ricorsi non ammissibili.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che le doglianze non integravano realmente un vizio di omessa pronuncia ma tendevano a contestare il merito e l'interpretazione della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per lamentare asserito difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la censura non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1916 c.c.

    richiamato in tema di surrogazione dell'assicuratore; la Corte ha osservato che la surroga rientra comunque nelle ipotesi di surrogazione legale e che, nel caso, il problema era processuale e di allegazione/prova, non il nomen iuris della norma.

  • art. 1203 c.c.

    richiamato come base della surrogazione legale; la Corte ha precisato che la surroga ex art. 1916 c.c. vi rientra, rendendo irrilevante il riferimento normativo specifico ai fini della rivalsa.

  • art. 1949 c.c.

    citato dai ricorrenti in tema di surroga del fideiussore; la Corte non ne ha fatto applicazione, ritenendo la doglianza comunque irrilevante e inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente incidentale per l'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'attore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma ha dichiarato inammissibile la censura per genericità e per richiesta di rivalutazione del merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha affermato che tali doglianze erano inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    invocati per l'interpretazione del contratto assicurativo; la Corte ha ribadito che l'interpretazione contrattuale è riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica, profili non specificamente dedotti.

  • artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.

    richiamati per correttezza, diligenza e buona fede; la Corte ha reputato le censure generiche e volte solo a proporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei vizi denunciati; la Corte ha escluso che i motivi integrassero validamente errori di diritto o omessi esami decisivi, poiché essi si risolvevano in doglianze di merito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per la specificità dei motivi e la necessità di indicare e trascrivere i documenti contestati; la Corte ha rilevato la mancanza di tale specificità nel ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente evocare formalmente una norma processuale o sostanziale: il motivo deve indicare con precisione il fatto processuale o il fatto decisivo, la norma asseritamente violata e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o omessa pronuncia, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della volontà contrattuale sono inammissibili in sede di legittimità.
  • L'interpretazione del contratto appartiene al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione manifestamente illogica, non perché la parte ritenga preferibile una diversa interpretazione.
  • La surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c. si colloca nell'alveo della surrogazione legale; ai fini dell'ammissibilità della rivalsa conta la corretta allegazione dei presupposti e la prova dell'avvenuto pagamento, non la qualificazione terminologica della norma invocata.
  • L'eccezione riconvenzionale si distingue dalla domanda riconvenzionale perché mira soltanto al rigetto, totale o parziale, della domanda attrice; quando il convenuto chiede un accertamento con effetti autonomi o una statuizione positiva, la forma corretta è la domanda riconvenzionale.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di errori nella valutazione del materiale probatorio deve confrontarsi puntualmente con la sentenza impugnata e con i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazioneRisarcimento e indennizzoSurroga assicurativa
RamiProcesso civileContrattiAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.