Sentenza del 22/01/2016 n. 1160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza che aveva annullato tre avvisi di accertamento. Ha sostenuto, da un lato, che la consegna a mani del processo verbale di constatazione prima dell'entrata in vigore della legge sul condono fosse equivalente alla notificazione e costituisse quindi causa ostativa alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14. Dall'altro, ha dedotto che gli avvisi fossero adeguatamente motivati per relationem mediante il richiamo al processo verbale consegnato e sottoscritto dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la consegna a mani del processo verbale, certificata dalla sottoscrizione del contribuente, sia equipollente alla notificazione e impedisca la definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 14, della L. n. 289 del 2002. Ha inoltre stabilito che l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando richiama un processo verbale di constatazione regolarmente consegnato o notificato al contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14
La disposizione prevede una causa ostativa alla definizione agevolata quando, alla data prevista dalla legge, sia stato notificato un processo verbale di constatazione.
La Corte ha interpretato il requisito della notificazione in senso sostanziale: la consegna a mani del processo verbale, se idonea a garantire la piena conoscenza dell'atto e certificata dalla sottoscrizione del contribuente, è equipollente alla notificazione formale e impedisce il condono.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
L'avviso di accertamento deve essere motivato e può fare riferimento ad altri atti, purché questi siano conosciuti o siano stati messi a disposizione del contribuente.
La motivazione per relationem è valida quando l'avviso richiama un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o consegnato al contribuente, consentendogli di comprendere e contestare efficacemente la pretesa tributaria.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6
La consegna a mani del processo verbale, documentata dalla sottoscrizione del contribuente, può costituire una forma tipica di comunicazione dell'atto nell'ambito degli accessi e delle verifiche fiscali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 1
La norma, coordinata con l'art. 52, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, supporta la validità della consegna diretta del processo verbale di constatazione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa.
La Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito quando il ricorso ricostruisce adeguatamente l'oggetto della controversia e gli sviluppi dei precedenti gradi di giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme relative al condono e alla motivazione degli avvisi di accertamento.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Il motivo relativo all'insufficiente e contraddittoria motivazione è stato assorbito dopo l'accoglimento delle censure di violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini delle cause ostative a una definizione agevolata, occorre verificare non solo la forma dell'atto, ma anche se il contribuente ne abbia avuto una conoscenza effettiva e documentata. La consegna a mani sottoscritta può equivalere alla notificazione formale.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un processo verbale di constatazione, purché il verbale sia stato regolarmente notificato o consegnato al contribuente e sia quindi conoscibile nei suoi elementi essenziali.
- La sottoscrizione del contribuente sul verbale costituisce un elemento probatorio rilevante per dimostrare la consegna e la piena conoscenza dell'atto.
- Quando la Corte di cassazione accoglie motivi di violazione di legge, può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti e decidere anche sulle spese.
- La consegna materiale di un atto tributario non è necessariamente meno efficace della notificazione formale: in presenza di una disciplina speciale, può essere considerata equivalente se garantisce certezza della ricezione e conoscenza dell'atto.
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