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Sentenza

Sentenza n. 670/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 501/2024 pubblicata il 14.11.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lodi – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 558/2024.

Giustizia amministrativa202502507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 501/2024, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 501/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto un credito di € 387,77, oltre interessi legali dalla maturazione fino al saldo e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente gli interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Il TAR ha verificato la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovato e incontestato l’inadempimento del Ministero, nonché determinati l’an e il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero di corrispondere entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza l’importo di € 387,77, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo e alla rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente gli interessi dalle singole scadenze. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che gli interessi legali già riconosciuti dal giudicato fossero ampiamente satisfattivi anche rispetto all’eventuale ritardo ulteriore. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta poiché il giudicato aveva già previsto interessi legali ritenuti sufficientemente satisfattivi anche per l’eventuale ulteriore ritardo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 7 CCNL 2001

    È indicato quale fonte del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia asseverata, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare i presupposti formali dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione e risultano incontestati l’an e il quantum del credito riconosciuto dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il giudicato abbia già riconosciuto interessi legali sul credito e tali interessi siano ritenuti ampiamente satisfattivi anche rispetto all’eventuale ulteriore ritardo nell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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