Sentenza del 07/07/2015 n. 6298 - Comm. Trib. Prov. Milano
CREDITO D'IMPOSTA ESPOSTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Controllo non completato - Diniego - Illegittimità del motivo - Rimborso - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl rifiuto dell’Ufficio è stato ritenuto illegittimo. Il credito d’imposta risultava adeguatamente documentato e il suo rimborso spettava alla procedura fallimentare; il semplice mancato completamento del controllo non costituiva una valida ragione per negare il rimborso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il diniego di rimborso del credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi. L’Ufficio aveva giustificato il rifiuto sostenendo che il controllo previsto dall’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 non era ancora stato completato. In giudizio, tuttavia, la procedura aveva documentato l’ammontare delle ritenute operate sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari intestati alla procedura fallimentare, relativamente all’intero periodo compreso tra l’apertura e la chiusura del fallimento.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. Il mancato completamento del controllo non giustifica, da solo, il diniego definitivo del rimborso quando il credito esposto in dichiarazione sia documentato e spettante.
Massime di principio
- L’Amministrazione finanziaria non può negare un rimborso con una motivazione meramente interlocutoria o fondata soltanto sul fatto che il controllo automatizzato non sia ancora concluso.
- Quando il credito d’imposta deriva da ritenute subite, il contribuente deve poter dimostrare documentalmente l’effettiva effettuazione e l’ammontare delle ritenute, nonché la loro riferibilità al periodo e all’attività dichiarata.
- Il credito esposto in dichiarazione può essere riconosciuto anche in sede contenziosa se il contribuente produce documenti idonei a provarne l’esistenza e la quantificazione.
- Un diniego definitivo deve basarsi sull’inesistenza, sull’erroneità o sull’insufficiente prova del credito, non sulla sola pendenza di verifiche interne dell’Ufficio.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare certificazioni delle ritenute, estratti conto, documentazione bancaria e ogni elemento utile a collegare il credito alla dichiarazione e al periodo d’imposta di riferimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 138 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 268 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 7 lug 2015Sentenza del 07/07/2015 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Como
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →