Cassazione Civile, Sentenza n. 8358/2022 del 15/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento ICI per l'anno 2009 sulla centrale idroelettrica di Talamona; il Comune contestava la mancata indicazione/valorizzazione di componenti dell'opificio (condotte forzate, opere idrauliche, turbina, strade di accesso ecc.) e determinava la base imponibile ricorrendo alla "rendita presunta" riferita a fabbricati similari iscritti in catasto. Enel contestava la legittimità del metodo adottato dal Comune (soprattutto in ragione della precedente dichiarazione DOCFA e di una variazione catastale con iscrizione in cat. F/4 senza rendita), la quantificazione del valore e la sanzione irrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Enel: ha respinto la censura sulla motivazione dell'avviso (prima censura) ma ha ritenuto fondate la seconda e la terza censura. In particolare la Corte ha stabilito che, a decorrere dall'annualità 2007, l'abrogazione operata dalla legge n. 296/2006 ha reso inapplicabile il criterio della "rendita presunta" dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, per cui il Comune non poteva determinare la base imponibile per il 2009 con quel criterio. Tuttavia, essendo stata prodotta DOCFA (1999 e variazione 2000) e successivamente l'Agenzia del Territorio ha attribuito una rendita nel 2011, tale rendita trova applicazione anche retroattiva a favore dell'Ente per gli anni a partire dalla data della DOCFA; ne consegue che la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR Lombardia affinché determini l'imposta dovuta sulla base della rendita individuata dall'Agenzia nel 2011.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992, art. 5 comma 3
Stabilisce che, per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto ma distintamente contabilizzati e interamente posseduti da imprese, la base imponibile è data dal valore contabile lordo risultante dalle scritture contabili; la Corte conferma che, dopo l'abrogazione del comma 4, questo è l'unico criterio residuale utilizzabile dal Comune per i fabbricati D non accatastati.
d.lgs. n. 504/1992, art. 5 comma 4
Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche' per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita' immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia' iscritti.
La Corte rileva che questo comma è stato abrogato dalla legge n. 296/2006 con decorrenza dall'annualità 2007; pertanto i Comuni non possono più determinare la base imponibile facendo ricorso alla "rendita presunta" prevista da questo comma per periodi d'imposta successivi al 2006.
Disciplina i poteri dei Comuni in materia di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento; la Corte precisa che, pur residuando poteri di invito e richiesta di documenti al contribuente (comma 3), l'attribuzione della rendita catastale compete all'Agenzia del Territorio quando è necessaria la stima diretta.
Legge n. 296/2006, art. 1 comma 173
Ha abrogato, con decorrenza dall'annualità 2007, le disposizioni del d.lgs. n. 504/1992 che consentivano la determinazione della base imponibile mediante rendita presunta (art.5 comma 4) e alcune previsioni dell'art.11; la Corte applica questa abrogazione al caso di specie.
Legge n. 311/2004, art. 335 e 336
Prevedono la procedura per l'aggiornamento e la revisione catastale su richiesta dei Comuni; la Corte osserva che la competenza tecnica per l'attribuzione della rendita resta in capo all'Agenzia del Territorio e che la legge non ha eliminato i poteri contabili del Comune ai sensi dell'art.5 comma 3.
D.P.R. 1142/1949, art. 8 e art. 30
Stabilisce che la classificazione non si esegue per le categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici (categorie D ed E) e che le tariffe non si determinano per tali unità; la rendita per queste unità si accerta con stima diretta per ogni singola unità, competenza dell'Agenzia.
D.L. n. 333/1992 art. 7 (convertito)
Contiene i coefficienti e il criterio di determinazione del valore contabile (art.5 comma 3) da applicarsi per la formazione del valore ai fini ICI. La Corte richiama questo riferimento quale base per la determinazione contabile della base imponibile.
Costituzione, art. 53
Principio secondo cui le imposte devono essere parametrate alla capacità contributiva; la Corte lo richiama per sostenere che l'omessa dichiarazione non può comportare l'esenzione e giustifica l'intervento dell'Ente per accertare l'imponibilità.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7 e art. 10
Rilevata nel motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione e all'onere informativo dell'avviso; la Corte, tuttavia, conferma che per l'avviso di rettifica è sufficiente indicare il criterio astratto di valutazione.
d.lgs. n. 472/1997 e d.lgs. n. 546/1992 (riferimenti sanzionatori e processuali)
Citati rispetto alla contestazione delle sanzioni e alla normativa processuale; la Corte non accolse le censure relative all'incertezza normativa in punto di sanzioni, ritenendo la normativa sufficientemente interpretabile (ma quelle questioni sono state in parte assorbite).
Massime di principio
- Dopo l'abrogazione operata dalla legge n. 296/2006 (decorrenza annualità 2007), i Comuni non possono più determinare la base imponibile per i fabbricati non iscritti in catasto ricorrendo alla "rendita presunta" prevista dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 504/1992.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto, il Comune può determinare la base imponibile soltanto con il criterio contabile dell'art. 5 comma 3 (valore risultante dalle scritture contabili, lordo degli ammortamenti), purché il bene sia interamente posseduto dall'impresa e distintamente contabilizzato.
- L'attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA e l'intervento dell'Agenzia del Territorio possono produrre effetti retroattivi: la rendita attribuita dall'Agenzia si applica ai periodi a decorrere dalla data della denuncia DOCFA (anche per annualità anteriori alla notificazione formale).
- Il Comune conserva poteri istruttori (richieste di documenti, questionari, inviti ai contribuenti) ai fini della liquidazione e dell'accertamento, ma non può sostituirsi all'Agenzia quando è necessaria la stima diretta per l'attribuzione della rendita catastale.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare i criteri astratti adottati per la determinazione del maggior valore; non è sempre necessario allegare in sede di avviso tutti gli elementi fattuali dettagliati purché il contribuente possa conoscere e contestare il criterio.
- L'omessa denuncia o l'accatastamento parziale non esonera il bene dall'imponibilità: l'amministrazione può intervenire per evitare un'implicita esenzione contraria al principio costituzionale della capacità contributiva.
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