Cassazione Civile, Sentenza n. 8292/2022 del 15/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo alla compravendita di un fabbricato con terreno con applicazione delle agevolazioni "prima casa". In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Verona aveva deciso a favore dell'Agenzia; in appello la Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Sezione Staccata di Verona aveva confermato ritenendo il ricorso giurisdizionale tardivo poiché la proposizione di un ricorso gerarchico non sospende il termine per impugnare l'atto impositivo. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
I ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata (ai sensi del D.L. 16/10/2017 n.148 e connessi) pagando integralmente l'importo richiesto (8.771,40 euro) e rinunciando ai giudizi pendenti. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22/10/2016 n.193 conv. nella L. 1/12/2016 n.225, ha compensato le spese giudiziali e ha rilevato l'insussistenza dell'obbligo di versare il cosiddetto "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. 30/05/2002 n.115.
Norme richiamate
D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172
La Corte prende atto che i carichi rientravano nell'ambito applicativo di tale norma e che l'istanza di adesione implicava la rinuncia ai giudizi pendenti; sulla base della procedura il contribuente ha ottenuto la quantificazione e ha effettuato il pagamento
D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225
La norma è stata applicata per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in seguito all'adesione e al pagamento della definizione agevolata
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha ritenuto che, in ragione della cessazione della materia del contendere dovuta alla definizione agevolata, non sussistono le condizioni per imporre ai ricorrenti il versamento del "doppio contributo unificato" previsto da tale disposizione
Massime di principio
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata e il pagamento integrale di quanto dovuto comportano, di regola, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione delle cause pendenti se la procedura prevede la rinuncia ai giudizi.
- La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di norma richiede la rinuncia espressa ai giudizi pendenti: chi accetta la definizione perde la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata i giudici possono compensare le spese processuali, per non gravare i contribuenti oltre quanto previsto dalla legge di definizione.
- La proposizione di un ricorso gerarchico non sospende i termini per proporre il ricorso giurisdizionale; pertanto il mancato rispetto del termine per il ricorso giudiziale può comportarne la tardività e l'inammissibilità.
- Se si valuta di aderire a una definizione agevolata, è prudente valutare prima i profili di merito della contestazione e le conseguenze della rinuncia ai giudizi; conservare prova dell'avvenuto pagamento è essenziale per ottenere la dichiarazione di estinzione.
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