Cassazione Penale, Sentenza n. 22022/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di applicazione della recidiva: il difensore deduce violazione di legge e insufficiente motivazione in ordine all'applicabilità dell'aumento di pena per recidiva. Si censura che la Corte d'appello si è limitata a rilevare l'esistenza di un unico precedente del 2013 senza valutare la maggiore pericolosità concreta del reo, non considerando che il precedente era di speciale tenuità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, né prendendo in considerazione la condotta collaborativa dell'imputato, la minore offensività del fatto (scarso quantitativo di sostanza) e le modalità grossolane della cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. La censura è stata accolta perché il giudice del merito ha dato valutazione meramente formale del precedente senza verificare i parametri concreti (natura del reato precedente, intervallo temporale, omogeneità dei fatti, occasionalità della ricaduta, grado di offensività e condotta complessiva dell'imputato) necessari per motivare l'aggravamento per recidiva. Sui rimanenti punti la sentenza è stata confermata implicitamente salvo diversa determinazione in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
comma 5 (richiamato nel testo come qualificazione di speciale tenuità del precedente)
L'art. 73 disciplina i reati in materia di stupefacenti; il comma 5 può qualificare alcuni fatti come di speciale tenuità. Nel caso concreto la Corte d'appello non ha adeguatamente considerato che il precedente del 2013 era qualificato ai sensi del comma 5, elemento rilevante nella valutazione della recidiva.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (giurisprudenza di legittimità)
Sezione Unite, richiamata nella motivazione
Principio giurisprudenziale secondo cui l'applicazione della recidiva richiede una valutazione concreta e motivata dell'aumento della pericolosità del reo: il giudice deve considerare natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della ricaduta, livello di offensività, grado di colpevolezza e altri elementi individualizzanti.
Massime di principio
- L'applicazione dell'aggravante della recidiva non può limitarsi al mero riscontro formale di precedenti penali: il giudice deve motivare in concreto perché la ricaduta dimostri un aumento della pericolosità sociale del reo.
- Devono essere valutati, e motivati, tra gli altri elementi: natura e omogeneità dei reati (se sono della stessa indole), intervallo temporale tra le condanne, occasionalità della ricaduta, gravità e quantità del fatto nuovo, comportamento processuale dell'imputato (es. collaborazione) e il grado di colpevolezza.
- Se la motivazione del giudice di merito è troppo generica o si limita a richiamare il precedente senza analizzare i parametri sopra indicati, la Cassazione può annullare la decisione in relazione all'applicazione della recidiva e disporre il rinvio per nuovo esame.
- Un precedente giudicato di "speciale tenuità" (es. ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990) è un elemento che può ostare all'applicazione della recidiva o attenuarne la rilevanza, se dal giudizio concreto emerge che non c'è incremento di pericolosità.
- Nelle ipotesi di reati da stupefacenti, la quantità di sostanza, le modalità della cessione e l'eventuale posizione concorrente con altri soggetti sono fattori rilevanti per la valutazione del livello di offensività e della rilevanza della recidiva.
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