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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2814/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta in precedenza, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione degli artt. 276, 299, 310, 325 c.p.p. e vizio di motivazione. Sosteneva che la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari fosse di "lieve entità" (allontanamento breve e motivato dalla necessità di gettare l'immondizia), e che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato lo stato di necessità e la minore gravità della condotta, rendendo ingiustificato l'aggravamento della misura con la custodia in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato l'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. (revoca degli arresti domiciliari e sostituzione con custodia in carcere salvo che il fatto sia di lieve entità) e la consolidata giurisprudenza sul concetto di lieve entità. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente esaminato sia la questione della lieve entità sia lo stato di necessità, valorizzando elementi ostativi come le plurime violazioni delle prescrizioni, i precedenti penali del Buccheri, la condotta serale in una zona nota per lo spaccio e la totale noncuranza verso i provvedimenti cautelari. Ha inoltre ritenuto non provata la sussistenza dello stato di necessità e ha condiviso la valutazione di pericolosità sociale. Per questi motivi ha confermato l'ordinanza impugnata, dichiarando il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo l'invio degli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 276 cod. proc. pen., comma 1-ter

    in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità

    Stabilisce la regola della revoca degli arresti domiciliari e dell'aggravamento con custodia in carcere per le violazioni delle prescrizioni, ma consente deroga se la violazione ha carattere di lieve entità. La valutazione della lieve entità richiede esame delle modalità, del grado di colpevolezza e del danno o pericolo derivato.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina dei mezzi elettronici di controllo; la norma è richiamata per i casi di manomissione o violazione degli strumenti di controllo e rientra nell'ambito applicativo dell'art. 276 comma 1-ter.

  • art. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione all'applicazione di misure alternative e strumenti di controllo; il richiamo serve a delimitare i casi nei quali si applicano le regole sulla revoca per violazioni.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti; la condanna per reato previsto da questa norma è il fatto nuovo che ha portato all'applicazione degli arresti domiciliari, contribuendo alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli effetti della declaratoria di inammissibilità, attribuendo l'onere delle spese processuali alla parte che ha proposto il ricorso quando la causa di inammissibilità non sia dipesa da colpa grave della parte stessa.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato come disposizione procedurale per gli adempimenti della Cancelleria conseguenti alla decisione di Corte di Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente l'obbligo di sanzioni pecuniarie se la parte non è colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie è stato comunque ritenuto possibile irrogare la somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari può condurre alla revoca e all'aggravamento in carcere ai sensi dell'art. 276 c.p.p., salvo che la violazione sia di lieve entità; la valutazione della lieve entità dipende da modalità, grado di colpevolezza e danno o pericolo causato.
  • La mera dichiarazione difensiva di stato di necessità non è sufficiente: occorrono elementi concreti e credibili che dimostrino l'impossibilità di reperire alternative e l'effettiva sussistenza dell'emergenza.
  • Fattori aggravanti rilevanti nella valutazione della gravità della violazione includono plurime trasgressioni, precedenti penali e comportamento di 'totale noncuranza' verso provvedimenti cautelari.
  • Anche brevi allontanamenti in orari serali e in aree a rischio possono essere considerati gravemente rilevanti in base al contesto e alle modalità dell'allontanamento.
  • In sede di cassazione la verifica è limitata alla correttezza della motivazione e all'eventuale illogicità o travisamento della prova: un'ordinanza che esamina adeguatamente i profili di lieve entità e stato di necessità non è facilmente censurabile.

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