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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 3149/2025 del 14/03/2025 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202508836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3149/2025, relativa al beneficio economico della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto congiuntamente un ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. Il docente ha chiesto l'esecuzione della statuizione che gli riconosce il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Il procuratore antistatario ha chiesto l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore per 1.100 euro, oltre accessori. Il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato al Ministero, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il ricorso ha quindi dedotto la persistente inottemperanza e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e che il titolo era stato ritualmente notificato. Ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di pagamento da parte del Ministero. Ha pertanto dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire il giudicato, corrispondendo al docente la somma complessiva di 2.000 euro relativa ai benefici della Carta elettronica del docente e al procuratore antistatario le spese di lite liquidate nel giudizio ordinario, pari a 1.100 euro oltre accessori. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dei ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il pagamento coattivo di somme dovute da amministrazioni pubbliche può essere richiesto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; il TAR ha accertato che tale termine era decorso.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non vi abbia adempiuto.
  • La previa notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche consentono di agire in ottemperanza per il pagamento delle somme giudizialmente riconosciute.
  • Accertata l'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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