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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13421 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.S. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, sostenendo che l'imposta di registro conseguente alla sentenza di usucapione dovesse riguardare esclusivamente il terreno e non anche il fabbricato edificato su di esso. Secondo il ricorrente, il terreno sarebbe stato acquistato per usucapione con effetto retroattivo dal marzo 1975, mentre il fabbricato, realizzato tra il 1977 e il 1978, sarebbe stato acquisito successivamente per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., e con un titolo diverso da quello oggetto della sentenza. Ha inoltre dedotto che la sentenza del Tribunale menzionava formalmente solo il terreno e che l'art. 24 del D.P.R. n. 131/1986, relativo alle accessioni e pertinenze, non sarebbe stato applicabile alla registrazione di una sentenza di usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la sentenza di usucapione è dichiarativa e che, ai fini dell'imposta di registro, l'acquisto si perfeziona al compimento del periodo utile di possesso, senza retrodatazione al momento iniziale del possesso. Poiché il fabbricato era stato costruito tra il 1977 e il 1978 e l'usucapione del terreno si era perfezionata nel marzo 1995, il fabbricato esisteva già al momento dell'acquisto del terreno. Esso doveva quindi essere incluso nella base imponibile, non come bene acquisito successivamente per accessione, ma come parte del complesso immobiliare acquisito per effetto dell'usucapione. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente che la sentenza del Tribunale avesse considerato il fabbricato nella motivazione e nell'istruttoria, anche se il dispositivo menzionava espressamente soltanto il terreno. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 1158 c.c.

    La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

    L'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario e si perfeziona con il decorso del periodo di possesso previsto dalla legge.

  • Art. 934 c.c.

    Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.

    L'accessione opera quando il fabbricato viene a esistenza dopo che il soggetto è già proprietario del terreno; non si applica invece per escludere il fabbricato dalla tassazione quando esso esiste già al momento del perfezionamento dell'usucapione.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    La norma è richiamata nel quadro della corretta qualificazione degli effetti giuridici dell'atto sottoposto a registrazione.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 24

    Presunzione di trasferimento delle accessioni e pertinenze.

    Pur riferendosi principalmente ai trasferimenti negoziali, la disposizione è stata ritenuta coerente con l'assoggettamento a imposta degli immobili e delle accessioni già esistenti nell'ambito dell'acquisto accertato per usucapione.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 8 della Tariffa, parte prima, nota 2-bis

    La disciplina estende la tassazione prevista per gli atti traslativi immobiliari ai provvedimenti giudiziari che accertano l'usucapione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, l'usucapione si considera perfezionata al compimento del periodo legale di possesso, non con effetto retroattivo alla data iniziale del possesso.
  • Un fabbricato già esistente al momento del perfezionamento dell'usucapione del terreno deve essere incluso nella base imponibile della sentenza, anche se il dispositivo non lo menziona espressamente.
  • Il fabbricato può essere escluso dalla tassazione della sentenza di usucapione solo se è stato realizzato dopo il perfezionamento dell'usucapione e quindi acquisito successivamente per accessione con titolo distinto.
  • Per stabilire l'oggetto effettivo dell'usucapione rilevano non solo il dispositivo, ma anche la motivazione, gli accertamenti istruttori e i riferimenti impliciti contenuti nella sentenza.
  • La data di costruzione del fabbricato e la data di maturazione del ventennio costituiscono elementi decisivi per determinare se il fabbricato rientri nell'acquisto per usucapione o sia stato acquisito successivamente per accessione.
  • In ambito tributario, la qualificazione formale del bene nel dispositivo non è necessariamente decisiva: può essere valorizzata anche la sostanza dell'accertamento giudiziale e il collegamento funzionale tra terreno e costruzione.

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