Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2536/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza civile che aveva riconosciuto il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 1412/2025 del Tribunale di Agrigento. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati nel ricorso, per complessivi euro 4.834,94, oltre interessi legali. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha corrisposto quanto dovuto; la ricorrente ha documentato il pagamento mediante il cedolino dello stipendio del mese di maggio 2026 e ha insistito per la condanna alle spese, rilevando che il pagamento era intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha eseguito il giudicato pagando alla ricorrente la somma dovuta, al netto delle ritenute di legge. Nonostante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale, il Collegio ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, poiché l’Amministrazione aveva provveduto tardivamente, solo dopo la proposizione del ricorso. La sentenza ha inoltre ordinato l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il pagamento intervenuto nelle more ha eliminato l’utilità residua della domanda.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza sostanziale o della causalità.
  • Il pagamento di una somma riconosciuta da una sentenza deve comprendere l’importo dovuto secondo il giudicato e gli interessi legali ivi previsti, ferma restando l’applicazione delle ritenute di legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.