Sentenza n. 2536/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza civile che aveva riconosciuto il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 1412/2025 del Tribunale di Agrigento. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati nel ricorso, per complessivi euro 4.834,94, oltre interessi legali. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha corrisposto quanto dovuto; la ricorrente ha documentato il pagamento mediante il cedolino dello stipendio del mese di maggio 2026 e ha insistito per la condanna alle spese, rilevando che il pagamento era intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha eseguito il giudicato pagando alla ricorrente la somma dovuta, al netto delle ritenute di legge. Nonostante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale, il Collegio ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, poiché l’Amministrazione aveva provveduto tardivamente, solo dopo la proposizione del ricorso. La sentenza ha inoltre ordinato l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il pagamento intervenuto nelle more ha eliminato l’utilità residua della domanda.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- Quando l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza sostanziale o della causalità.
- Il pagamento di una somma riconosciuta da una sentenza deve comprendere l’importo dovuto secondo il giudicato e gli interessi legali ivi previsti, ferma restando l’applicazione delle ritenute di legge.
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