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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23397/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto denominato "Multibusiness TIM", avente a oggetto la fornitura e installazione di apparecchiature e servizi per il monitoraggio di tredici automezzi aziendali, comprese sonde per il rilevamento dei consumi di carburante e sistemi connessi. La società cliente aveva resistito a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice per il pagamento di somme dovute in esecuzione del contratto e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, sostenendo che sin dall'inizio il sistema di controllo dei consumi non avesse funzionato regolarmente, nonché la restituzione di quanto già corrisposto. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo solo in parte, condannando al pagamento di una somma minore e rigettando la domanda di risoluzione. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'inadempimento riguardasse solo una parte dei servizi e non fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione. Con il ricorso per cassazione la società cliente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 356 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 1218 c.c., lamentando il mancato esame e l'omessa ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare l'inadempimento della controparte e deducendo un malgoverno degli atti processuali, oltre a contestare l'affermazione della Corte territoriale secondo cui alcuni ulteriori vizi del servizio non sarebbero stati specificamente allegati in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica rispetto alla ratio della decisione d'appello, che aveva escluso l'ammissibilità delle prove testimoniali sia per violazione dell'art. 2722 c.c. sia perché dirette a provare inadempimenti relativi ad altri servizi non specificamente allegati nel giudizio di primo grado. La ricorrente non ha trascritto nel ricorso i capitoli di prova testimoniale dedotti, impedendo alla Corte di verificare la decisività delle circostanze da provare e l'eventuale contrasto con i documenti di causa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 356 c.p.c, in relazione all’art. 2697 c.c., ovvero in alternativa violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.

    Il motivo non può essere veicolato in modo corretto come violazione di legge quando investe, in sostanza, il malgoverno degli atti processuali o la valutazione della prova; il ricorso è stato inoltre reputato generico rispetto alla motivazione d'appello.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 356 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare il supposto malgoverno degli atti processuali; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 356 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 356 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla non ammissione della prova testimoniale in appello; la censura è stata ritenuta generica e non idonea.

  • art. 2697 c.c.

    in relazione all’art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sull'inadempimento; la Corte ha rilevato l'insufficienza del motivo, anche per mancata trascrizione delle prove dedotte.

  • art. 1218 c.c.

    ovvero in alternativa violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.

    Invocato in via alternativa come norma sull'inadempimento contrattuale; la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 2722 c.c.

    in parte perché formulate in violazione dell’art. 2722 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibili parte delle istanze istruttorie perché contrastanti con il divieto di prova testimoniale contro il contenuto o in aggiunta a quanto risulta da un documento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge non può essere utilizzata in modo generico per contestare il malgoverno degli atti processuali o la valutazione delle prove, se non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibili istanze istruttorie per difetto di allegazione specifica o per divieto di prova testimoniale incompatibile con documenti, il ricorrente deve indicare in modo preciso quali prove siano state dedotte e su quali circostanze decisive siano state indirizzate.
  • La mancata trascrizione nel ricorso dei capitoli di prova testimoniale impedisce alla Corte di cassazione di verificare la decisività della prova e l'eventuale contrasto con la documentazione di causa, con conseguente inammissibilità della censura.
  • In tema di risoluzione per inadempimento, non è sufficiente allegare un generico malfunzionamento del servizio: occorre che i fatti dedotti risultino specificamente allegati e riferiti ai profili contrattuali realmente controversi, altrimenti la domanda istruttoria e la censura in cassazione risultano prive di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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