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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/305

Regolamento delegato (UE) 2026/305 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni operative, l’obbligo di rappresentatività e gli obblighi di segnalazione connessi all’obbligo del conto attivo

Normativa europea32026R0305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le norme tecniche che specificano come le controparti soggette all’obbligo del conto attivo debbano organizzarsi operativamente, dimostrare la rappresentatività delle negoziazioni compensate e trasmettere le informazioni alle autorità competenti. L’impianto è costruito attorno a verifiche periodiche, prove di stress annuali e segnalazioni semestrali, con modelli dettagliati negli allegati. Per la rappresentatività, il testo differenzia le categorie di derivati in euro, zloty polacchi e STIR in euro, prevedendo diverse sottocategorie e diversi periodi di riferimento a seconda della rilevanza e del volume nozionale della controparte.

Norme tecniche UE sulle condizioni operative, sulla rappresentatività e sulle segnalazioni relative all’obbligo del conto attivo per taluni derivati OTC.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti soggette all’obbligo del conto attivo previsto dall’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), cioè alle controparti che devono detenere un conto attivo presso una CCP autorizzata per specifiche categorie di derivati OTC su tassi di interesse in euro e zloty polacchi e per derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro. Il regolamento disciplina, in tutta l’Unione e in quanto atto direttamente applicabile, i requisiti operativi del conto, l’obbligo di rappresentatività delle negoziazioni compensate nel conto attivo e gli obblighi di segnalazione semestrale verso l’autorità competente. Non introduce esclusioni generali, ma distingue gli adempimenti in funzione della categoria di derivati e, in alcuni casi, della dimensione del portafoglio nozionale della controparte.

Norme tecniche sul conto attivo, sulla rappresentatività e sulle segnalazioni

Il regolamento delegato (UE) 2026/305 integra il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e specifica le condizioni operative del conto attivo, i criteri di rappresentatività delle negoziazioni compensate e il contenuto delle segnalazioni periodiche dovute dalle controparti interessate. Il testo si inserisce nell’architettura dell’articolo 7 bis e 7 ter EMIR, con l’obiettivo di rendere verificabile, tramite dati e test periodici, la reale capacità delle controparti di trasferire e mantenere attività di compensazione in conti attivi presso CCP autorizzate.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni si applicano alle controparti soggette all’obbligo del conto attivo di cui all’articolo 7 bis EMIR, cioè a quelle che devono mantenere un conto presso una CCP autorizzata per determinate categorie di derivati OTC su tassi di interesse in euro e zloty polacchi, nonché per i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro. Il regolamento disciplina tre blocchi di adempimenti: condizioni operative del conto, rappresentatività delle negoziazioni compensate nel conto attivo e obblighi di reporting semestrale verso l’autorità competente.

Condizioni operative del conto attivo

L’articolo 1 precisa che la controparte deve dimostrare di disporre di un accordo contrattuale che regoli l’accesso e l’utilizzo del conto attivo presso una CCP autorizzata, anche per i conti in contanti e di garanzia reale, sia in via diretta sia tramite partecipante diretto o cliente che fornisce servizi di compensazione per i clienti. Devono inoltre essere adottate politiche e procedure interne coerenti con tali accordi e deve essere disponibile un ambiente informatico adeguato per la connessione al conto e per sostenere i volumi di attività previsti.

L’articolo 2 dettaglia la capacità operativa richiesta per sostenere un forte aumento dell’attività di compensazione. La controparte deve disporre di:

  • sistemi interni per monitorare le esposizioni;
  • dispositivi interni per gestire un ampio flusso di operazioni e trasferimenti di posizioni da servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa;
  • risorse umane adeguate per garantire il funzionamento degli accordi di compensazione in ogni momento.

Sono richieste anche dichiarazioni scritte:

  • della CCP, del partecipante diretto o del prestatore di servizi di compensazione per i clienti, che attestino la capacità operativa di compensare un volume pari a tre volte il nozionale lordo compensato nei 12 mesi precedenti oppure, in alternativa, alla somma del nozionale lordo compensato dalla CCP e da CCP di rilevanza sistemica significativa;
  • della controparte, che attesti la propria capacità, o quella del proprio prestatore di servizi, di compensare un volume pari a tre volte il nozionale lordo compensato nel conto nei 12 mesi precedenti oppure, in alternativa, al nozionale lordo totale compensato nel medesimo periodo.

Le dichiarazioni devono confermare che l’aumento dell’attività può avvenire entro un mese. La forma scritta può essere soddisfatta anche tramite documento elettronico con firma elettronica qualificata.

L’articolo 3 stabilisce che le prove di stress annuali consistono in prove tecniche e funzionali della connettività informatica con la CCP, direttamente o indirettamente tramite partecipante diretto o cliente. Le prove servono a dimostrare all’autorità competente che il conto può reggere un aumento sostanziale dell’attività di compensazione richiesto dall’articolo 2.

Obbligo di rappresentatività

Il Capo II disciplina la rappresentatività delle negoziazioni compensate nel conto attivo. Il meccanismo varia in funzione della tipologia di derivato.

Per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, l’articolo 4 richiede che la controparte compensi almeno il numero minimo di negoziazioni in ciascuna delle cinque sottocategorie più importanti per ciascuna categoria individuata nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2205. Le cinque sottocategorie sono selezionate tra quelle della tabella 1, 2 o 3 dell’allegato I del presente regolamento. Il periodo di riferimento è:

  • un mese, se il volume nozionale di compensazione in essere supera 100 miliardi di EUR;
  • sei mesi, se il volume è inferiore a 100 miliardi di EUR.

Per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in zloty polacchi, l’articolo 5 prevede una sola sottocategoria più importante per ciascuna categoria dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/1178. Le sottocategorie sono tratte dalle tabelle 4 e 5 dell’allegato I del presente regolamento e il periodo di riferimento è di 12 mesi.

Per i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro, l’articolo 6 impone il rispetto del numero minimo di negoziazioni in ciascuna delle quattro sottocategorie più importanti per ciascuna categoria della tabella 6 dell’allegato I. Le sottocategorie sono selezionate:

  • per i derivati collegati all’Euribor, tra quelle della tabella 7;
  • per i derivati collegati allo EURSTR, tra quelle della tabella 8.

I periodi di riferimento sono differenziati in funzione del volume nozionale in essere:

  • per l’Euribor: un mese sopra 100 miliardi di EUR; sei mesi sotto tale soglia;
  • per lo EURSTR: sei mesi sopra 100 miliardi di EUR; 12 mesi sotto tale soglia.

In tutti i casi, la controparte deve poter dimostrare che non vi siano differenze sistematiche o sostanziali tra dimensioni medie e scadenze delle negoziazioni compensate tramite CCP autorizzata e quelle compensate mediante servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa.

Segnalazioni periodiche alle autorità competenti

Il Capo III disciplina i flussi informativi verso le autorità nazionali competenti.

L’articolo 7 impone una segnalazione semestrale delle informazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato II. Le informazioni della tabella 2 sono fornite a livello di controparte; se la controparte appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza consolidata nell’Unione ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, EMIR, devono essere comunicate anche a livello delle eventuali imprese figlie, sia nell’Unione sia al di fuori di essa.

L’articolo 8 richiede, ogni sei mesi, una dichiarazione scritta di conformità agli articoli 1, 2 e 3 e la tenuta a disposizione dell’autorità competente della documentazione comprovante la conformità.

L’articolo 9 disciplina la segnalazione relativa alla rappresentatività. Ogni sei mesi la controparte comunica:

  • le sottocategorie più importanti selezionate;
  • il numero di negoziazioni compensate tramite servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa in ciascuna sottocategoria;
  • il numero di negoziazioni compensate presso CCP autorizzate, calcolato sulla media dei 12 mesi precedenti;
  • la durata del periodo di riferimento applicato.

La controparte deve inoltre indicare se il numero di negoziazioni in una sottocategoria supera la metà del totale delle proprie negoziazioni nei 12 mesi precedenti. Le segnalazioni devono essere compilate usando i modelli dell’allegato III.

Modelli, frequenza e prima applicazione delle segnalazioni

L’articolo 10 fissa la cadenza ordinaria delle segnalazioni all’ultimo giorno di gennaio e all’ultimo giorno di luglio di ogni anno, salvo che l’autorità competente richieda una frequenza maggiore ai sensi dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, EMIR. Ogni segnalazione copre i 12 mesi precedenti.

In via transitoria, la prima trasmissione dei dati conformi agli allegati II e III avviene alla prima data di segnalazione non anteriore a sei mesi dal 26 febbraio 2026, e copre il periodo intercorso da tale data fino alla data di segnalazione.

Allegati e classificazione delle categorie

L’allegato I definisce le categorie e sottocategorie rilevanti per la rappresentatività: fixed-to-float in EUR, OIS in EUR, FRA in EUR, fixed-to-float in PLN, FRA in PLN e STIR in EUR collegati all’Euribor o allo EURSTR. Le tabelle indicano le fasce di dimensione delle negoziazioni e di scadenza, con strutture differenziate per categoria.

L’allegato II contiene i modelli di segnalazione sulle caratteristiche della controparte e sulle attività/esposizioni al rischio, inclusa la ripartizione per categoria di derivati e per CCP.

L’allegato III contiene i modelli per la segnalazione della rappresentatività, con la ripartizione del numero di negoziazioni per sottocategoria, periodo di riferimento, servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa e CCP autorizzata.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Condizioni operative del conto attivo

L’articolo 1 richiede che la controparte dimostri di avere: un accordo contrattuale che regoli accesso e utilizzo del conto attivo presso una CCP autorizzata, anche per conti in contanti e di garanzia reale, direttamente o tramite partecipante diretto o cliente che presta servizi di compensazione; politiche e procedure interne coerenti con tali accordi; un ambiente informatico idoneo a connettersi al conto e a far fronte ai volumi richiesti.

Capacità operativa per aumenti improvvisi dell’attività di compensazione

L’articolo 2 impone sistemi interni di monitoraggio delle esposizioni, dispositivi interni per gestire un ampio flusso di operazioni e trasferimenti di posizioni da servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa, risorse umane adeguate e dichiarazioni scritte della CCP/partecipante diretto/prestatore di servizi e della controparte circa la capacità di sostenere volumi fino a tre volte i livelli storici o fino ai volumi nozionali complessivi rilevanti. Le dichiarazioni devono attestare che l’aumento può avvenire entro un mese e possono essere rese mediante documento elettronico con firma elettronica qualificata.

Prove di stress annuali

L’articolo 3 stabilisce che le prove di stress consistono in test tecnici e funzionali della connettività informatica con la CCP, direttamente o indirettamente tramite partecipante diretto o cliente, e servono a dimostrare all’autorità competente la capacità del conto di far fronte a un aumento sostanziale dell’attività. Le prove devono essere effettuate almeno una volta l’anno.

Obbligo di rappresentatività per i derivati OTC su tassi di interesse in euro

L’articolo 4 prevede che le controparti compensino almeno il numero minimo di negoziazioni richiesto in ciascuna delle cinque sottocategorie più importanti per ogni categoria di derivati in euro indicata nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2205. Le cinque sottocategorie sono selezionate tra quelle dell’allegato I del presente regolamento. Il periodo di riferimento è di un mese per controparti con volume nozionale in essere superiore a 100 miliardi di EUR e di sei mesi sotto tale soglia. Le controparti devono anche dimostrare l’assenza di differenze sistematiche o sostanziali nelle dimensioni e scadenze medie delle negoziazioni tra CCP autorizzata e servizio di compensazione sistemica.

Obbligo di rappresentatività per i derivati OTC su tassi di interesse in zloty polacchi

L’articolo 5 richiede il rispetto del numero minimo di negoziazioni nella sottocategoria più importante per ciascuna categoria di derivati in PLN indicata nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/1178. La sottocategoria è scelta tra quelle delle tabelle 4 e 5 dell’allegato I del presente regolamento. Il periodo di riferimento è di 12 mesi. È richiesta la dimostrazione dell’assenza di differenze sistematiche o sostanziali nelle dimensioni e scadenze medie delle negoziazioni.

Obbligo di rappresentatività per i derivati su tassi di interesse a breve termine in euro

L’articolo 6 prevede il numero minimo di negoziazioni in ciascuna delle quattro sottocategorie più importanti per ogni categoria di STIR in euro dell’allegato I. Le quattro sottocategorie sono selezionate per i derivati collegati all’Euribor e allo EURSTR tra quelle delle tabelle 7 e 8 dell’allegato I. Per gli STIR collegati all’Euribor il periodo di riferimento è di un mese sopra i 100 miliardi di EUR e di sei mesi sotto tale soglia; per gli STIR collegati allo EURSTR è di sei mesi sopra tale soglia e di 12 mesi sotto tale soglia. Anche qui è richiesta la prova dell’assenza di differenze sistematiche o sostanziali nelle dimensioni medie delle negoziazioni.

Segnalazioni semestrali sulle soglie aggregate

L’articolo 7 impone una comunicazione ogni sei mesi dei dati di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato II. I dati della tabella 2 sono forniti a livello di controparte e, se la controparte appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza consolidata nell’Unione ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, EMIR, anche a livello delle imprese figlie dentro e fuori l’Unione.

Segnalazione delle condizioni operative

L’articolo 8 richiede ogni sei mesi una dichiarazione scritta di conformità agli articoli 1, 2 e 3 e la conservazione a disposizione dell’autorità competente della documentazione probatoria.

Segnalazione della rappresentatività

L’articolo 9 prevede la trasmissione semestrale delle sottocategorie più importanti selezionate, del numero di negoziazioni compensate tramite servizi di compensazione sistemica e presso CCP autorizzate, della durata del periodo di riferimento e dell’indicazione se una sottocategoria supera la metà del totale delle negoziazioni della controparte nei 12 mesi precedenti. Le segnalazioni utilizzano i modelli dell’allegato III.

Tempistiche e modelli di segnalazione

L’articolo 10 stabilisce che, salvo frequenza maggiore richiesta dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, EMIR, le segnalazioni siano inviate l’ultimo giorno di gennaio e l’ultimo giorno di luglio di ogni anno e coprano i 12 mesi precedenti. La prima segnalazione avviene nella prima data non anteriore a sei mesi dal 26 febbraio 2026 e copre il periodo da tale data fino alla data di segnalazione.

Entrata in vigore

L’articolo 11 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziariderivaticompensazione centralevigilanza prudenzialeobblighi di segnalazione

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