Cassazione Penale, Sentenza n. 26048/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva respinto la loro istanza di revoca/parziale revoca della confisca disposta in capo a Maurizio Capoluongo. Contestano che la corte abbia illegittimamente trasferito su di loro l'onere di provare l'integrale lecita provenienza delle somme impiegate per l'acquisto/realizzazione del fabbricato di viale Kennedy, delle ville in strada S. Michele e delle partecipazioni nelle società Ludomar Immobiliare srl e D'Angelo & C. Hanno sostenuto che le operazioni (mutui, apertura di credito, vendita/permuta, finanziamenti soci) giustificano la spesa e che parte delle somme è stata coperta con redditi da affitti e disinvestimenti familiari; hanno inoltre chiesto l'ammissione di una C.T.U. per verificare la congruità delle provviste rispetto ai redditi familiari. L'ordinanza impugnata aveva invece ritenuto il ruolo di "regista" e dominus di Capoluongo sufficiente a fondare la confisca estesa e aveva censurato la documentazione sulle operazioni (anomalie nei contratti/nei pagamenti, finanziamenti da soggetti ignoti, beni delle società nella cassaforte familiare).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame. La Corte ha rilevato che la motivazione della corte d'appello non ha quantificato quale parte dei capitali confluiti nei beni e nelle società derivasse dall'attività illecita del condannato e quale parte fosse invece riconducibile a provviste lecite della famiglia; ha ricordato il principio secondo cui, se il condannato ha contribuito solo "pro quota" all'acquisto, la confisca non può colpire l'intero bene ma solo la quota corrispondente. Pertanto si è ravvisata carenza motivazionale e omessa applicazione del criterio della confisca parziale ove dovuto, con conseguente annullamento e rinvio per ulteriore istruttoria.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La disposizione sulla confisca estesa richiede che il bene formalmente intestato a terzi sia riconducibile all'iniziativa economica del condannato; la disponibilità va valutata anche in termini di "riconducibilità" e, se il contributo è parziale, la confisca deve essere limitata alla quota corrispondente.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)
Richiamata in quanto norma originaria della disciplina poi confluita nell'art. 240-bis; utilizzata nel ragionamento storico-normativo sulla confisca allargata.
art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari/accertamento del profitto: richiamata a titolo di distinzione tra confisca diretta del profitto e confisca estesa (più ampia) per chiarire che non serve prova di nesso diretto per la confisca estesa, ma resta il principio di proporzionalità sulla quota.
art. 240, comma 2 cod. pen.
Riferimento alle regole ordinarie sulla confisca del profitto diretto; richiamata per distinguere gli istituti e per sottolineare che la confisca estesa non può essere automatica senza valutazione della riconducibilità dei capitali.
Sez. 1, Sentenza n. 35762 del 04/06/2019 (Bisaglia), Rv. 276811
Sez. 1, Sentenza n. 35762 del 04/06/2019, Bisaglia, Rv. 276811
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui per la confisca estesa la disponibilità del bene deve essere ricondotta a un'iniziativa economica del condannato; se il contributo è parziale la confisca deve essere proporzionale alla quota effettivamente riconducibile al reo.
Massime di principio
- La confisca estesa richiede la "riconducibilità" del bene all'iniziativa economica del condannato: il ruolo di "regista" non è di per sé sufficiente a giustificare la confisca integrale di beni formalmente intestati a terzi
- Se è provato che il condannato ha contribuito solo in parte all'acquisto o alla costituzione del patrimonio, la confisca deve essere limitata alla quota corrispondente al contributo illecito (principio di proporzionalità)
- Il terzo interessato deve fornire elementi di allegazione sulla provenienza lecita delle somme, ma non può essere gravato di un onere probatorio irragionevole: il giudice deve valutare e, se necessario, quantificare nella motivazione la parte di capitale presumibilmente illecita e quella lecita
- Quando la documentazione è complessa o contrastante, il giudice dell'esecuzione o dell'opposizione dovrebbe valutare l'opportunità di disporre mezzi istruttori (es. C.T.U.) per apprezzare la congruità delle provviste rispetto ai redditi e alle operazioni bancarie
- In fase di verifica della disponibilità reale dei beni va esaminata la cronologia degli atti, la titolarità formale vs. sostanziale, le modalità di finanziamento (mutui, vendite, permute, finanziamenti soci) e l'esistenza di soggetti terzi finanziatori o di movimenti patrimoniali sospetti
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