Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 53/2026 - Potenza, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del lavoro di Potenza n. 368/2023.

Giustizia amministrativa202500397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del lavoro di Potenza n. 368/2023, recante l'ordine di pagamento di somme relative alla carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del lavoro di Potenza n. 368/2023, che aveva ordinato al Ministero il pagamento in loro favore di somme dovute per il beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, cosiddetta carta del docente. Dopo la proposizione e l'iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha eseguito il pagamento. La difesa dei ricorrenti ha quindi rappresentato la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, non contestata dall'Amministrazione, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento eseguito dal Ministero dopo la proposizione del ricorso ha integralmente soddisfatto la pretesa creditoria oggetto del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, correlata alla tardività dell'adempimento, intervenuto solo dopo l'introduzione del ricorso. Tuttavia, nella quantificazione il Collegio ha valorizzato il comportamento resipiscente dell'Amministrazione, condannandola alla rifusione del 70% delle spese, liquidate forfetariamente in euro 700,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 1 l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto delle somme riconosciute dal giudicato.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il pagamento imposto dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e il comportamento processuale e sostanziale delle parti.
  • L'adempimento dell'Amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica, in linea di principio, l'addebito delle spese all'Amministrazione per tardività, salva la possibilità di ridurne la misura quando emerga un comportamento successivamente resipiscente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.