Cassazione Civile, Ordinanza n. 33460/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni utenti del servizio idrico di Napoli di ottenere la restituzione della quota della tariffa relativa alla depurazione delle acque, ritenuta non dovuta perché l'impianto di depurazione di Cuma non funzionava. I giudici di merito avevano accolto la domanda restitutoria nei confronti dell'azienda speciale che aveva incassato le somme, rigettando invece le domande di manleva dell'azienda verso la Regione Campania e verso la società affidataria del servizio di depurazione. In cassazione l'azienda speciale ha proposto cinque motivi: 1) difetto di legittimazione passiva dell'azienda e legittimazione esclusiva della Regione; 2) violazione delle regole sulla prova dell'indebito e motivazione apparente, sostenendo che non fosse stata provata la corresponsione delle somme da parte degli utenti; 3) errore nel rigetto della manleva verso la Regione, che avrebbe cooperato nell'inadempimento; 4) mancato riconoscimento della responsabilità concorrente della società affidataria del servizio di depurazione; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. quanto alla prova degli oneri di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo, fondati il terzo e il quarto solo quanto alla domanda di manleva verso la Regione, e inammissibile il quinto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo e il quarto limitatamente alla doglianza relativa alla domanda di manleva proposta dall'azienda speciale contro la Regione Campania, e dichiarato inammissibile il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per riesaminare la domanda di manleva verso la Regione e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza e motivazione apparente o carente
art. 75 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione processuale passiva
art. 81 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione ad agire o resistere
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad agire e legittimazione
art. 106 c.p.c.
richiamato in relazione alla chiamata in causa del terzo e alla manleva
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa pronuncia o errata delimitazione del thema decidendum
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove e della non contestazione
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 167 c.p.c.
richiamato in tema di contestazione dei fatti e oneri difensivi del convenuto
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto in parte eccentrico e in parte inammissibile
art. 1218 c.c.
richiamato nel primo motivo come norma sulla responsabilità contrattuale
art. 1988 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova del pagamento e della pretesa restitutoria
art. 2033 c.c.
base della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dagli utenti
art. 1292 c.c.
richiamato nei motivi sulla responsabilità e sulla manleva
art. 1298 c.c.
richiamato nei motivi sulla responsabilità e sulla manleva
art. 2043 c.c.
indicato come titolo della condotta della Regione rilevante ai fini della manleva, per cooperazione nell'inadempimento
art. 2055 c.c.
richiamato nei motivi sulla responsabilità concorrente e sulla manleva
art. 156 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato nel primo motivo come norma sulla tariffa del servizio idrico
art. 14, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36
citato come norma dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevedeva il pagamento della quota depurazione anche senza impianti funzionanti
art. 155, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
citato come norma dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevedeva il pagamento della quota depurazione anche senza impianti funzionanti
art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 13
richiamato nel quinto motivo con riferimento agli oneri di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il limite delle memorie integrative
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo privo di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti
Massime di principio
- Nelle controversie sulla restituzione della quota tariffaria per la depurazione acque, la legittimazione passiva spetta in primo luogo al soggetto che sia parte del contratto di somministrazione e abbia incassato il pagamento poi ritenuto indebito, indipendentemente dall'assetto proprietario o organizzativo dell'impianto.
- La censura in cassazione che deduca un difetto di prova o una non contestazione deve rispettare l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando specificamente gli atti processuali rilevanti e trascrivendone i passaggi decisivi; altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e il valore della non contestazione e della prova dei fatti allegati è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione illogica o incongrua, non potendo la Corte sostituirsi al merito nella valutazione del materiale probatorio.
- La domanda di manleva può essere fondata sulla cooperazione del terzo nell'inadempimento della prestazione contrattuale, quando il terzo abbia contribuito, con la propria condotta, a rendere inadempiente il soggetto obbligato verso il creditore.
- Ai fini della manleva, non è decisivo che il terzo abbia ricevuto materialmente le somme oggetto della ripetizione: il titolo della pretesa regressiva può risiedere nella condotta illecita o colposa del terzo ex art. 2043 c.c., ove essa abbia inciso causalmente sull'inadempimento contrattuale.
- Una censura sull'onere della prova è inammissibile quando investe una statuizione che non riguarda la domanda effettivamente decisa, risultando eccentrica rispetto al decisum del giudice di merito.
- Il principio di estensione automatica della domanda al terzo non opera quando nel giudizio di merito la parte ha impostato la propria iniziativa come domanda di manleva e non come chiamata del terzo responsabile; in tal caso non può essere introdotta in cassazione una diversa qualificazione processuale del rapporto.
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