Cassazione Civile, Ordinanza n. 02416/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza e ha indicato come giudice competente il Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, fissando il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa. La parte opposta, che aveva eccepito l’incompetenza funzionale del Tribunale inizialmente adito, ha proposto regolamento di competenza sostenendo che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta davanti a giudice funzionalmente incompetente, non possa operare la translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. e che l’opposizione dovesse essere dichiarata inammissibile, chiedendo quindi di cassare la statuizione che concedeva il termine per la riassunzione. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto. La questione centrale riguardava l’impugnabilità con regolamento di competenza della sola statuizione che applica l’art. 50 c.p.c., distinta dalla pronuncia sulla competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte vittoriosa sulla questione di competenza non possa usare il regolamento per censurare l’applicabilità della translatio iudicii e della riassunzione ex art. 50 c.p.c., perché tale statuizione attiene a una questione di diritto processuale che non coincide con la decisione sulla individuazione del giudice competente. Ha affermato che il rimedio corretto è l’appello, trattandosi di provvedimento decisorio impugnabile con mezzo ordinario. Ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 47 c.p.c.
richiamato per il deposito della scrittura difensiva nel procedimento di regolamento
art. 380-ter c.p.c.
indicato come disciplina del procedimento, nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022
art. 375, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato quale regime transitorio applicabile
art. 645 c.p.c.
richiamato per l’individuazione del giudice competente nell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso il giudice che ha emesso il decreto
art. 643, comma 3, c.p.c.
richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 645 e 50 c.p.c. nel sostenere l’erroneità della riassunzione
art. 50 c.p.c.
la Corte afferma che la statuizione sull’applicabilità della translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. non è impugnabile con regolamento di competenza ma con appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto per il contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la statuizione con cui il giudice dichiara la propria incompetenza e indica come competente l’ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, fissando il termine per la riassunzione, non è impugnabile con regolamento di competenza se la censura riguarda soltanto l’applicabilità della translatio iudicii.
- Il regolamento di competenza è lo strumento per contestare la designazione del giudice competente; non può essere utilizzato per impugnare autonomamente statuizioni di diritto processuale che non attengono in via diretta e necessaria alla pronuncia sulla competenza.
- Quando il provvedimento contiene una decisione decisoria su un profilo processuale diverso dalla sola competenza, il mezzo di impugnazione ordinario è l’appello, anche se la parte è vittoriosa sulla questione di competenza.
- La parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile è condannata alle spese e, nei casi previsti, deve corrispondere l’ulteriore contributo unificato.
- []
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02395/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02396/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02399/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02403/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02404/2024 del 25/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →