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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02416/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza e ha indicato come giudice competente il Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, fissando il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa. La parte opposta, che aveva eccepito l’incompetenza funzionale del Tribunale inizialmente adito, ha proposto regolamento di competenza sostenendo che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta davanti a giudice funzionalmente incompetente, non possa operare la translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. e che l’opposizione dovesse essere dichiarata inammissibile, chiedendo quindi di cassare la statuizione che concedeva il termine per la riassunzione. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto. La questione centrale riguardava l’impugnabilità con regolamento di competenza della sola statuizione che applica l’art. 50 c.p.c., distinta dalla pronuncia sulla competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte vittoriosa sulla questione di competenza non possa usare il regolamento per censurare l’applicabilità della translatio iudicii e della riassunzione ex art. 50 c.p.c., perché tale statuizione attiene a una questione di diritto processuale che non coincide con la decisione sulla individuazione del giudice competente. Ha affermato che il rimedio corretto è l’appello, trattandosi di provvedimento decisorio impugnabile con mezzo ordinario. Ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per il deposito della scrittura difensiva nel procedimento di regolamento

  • art. 380-ter c.p.c.

    indicato come disciplina del procedimento, nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022

  • art. 375, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato quale regime transitorio applicabile

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato per l’individuazione del giudice competente nell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso il giudice che ha emesso il decreto

  • art. 643, comma 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 645 e 50 c.p.c. nel sostenere l’erroneità della riassunzione

  • art. 50 c.p.c.

    la Corte afferma che la statuizione sull’applicabilità della translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. non è impugnabile con regolamento di competenza ma con appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto per il contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la statuizione con cui il giudice dichiara la propria incompetenza e indica come competente l’ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, fissando il termine per la riassunzione, non è impugnabile con regolamento di competenza se la censura riguarda soltanto l’applicabilità della translatio iudicii.
  • Il regolamento di competenza è lo strumento per contestare la designazione del giudice competente; non può essere utilizzato per impugnare autonomamente statuizioni di diritto processuale che non attengono in via diretta e necessaria alla pronuncia sulla competenza.
  • Quando il provvedimento contiene una decisione decisoria su un profilo processuale diverso dalla sola competenza, il mezzo di impugnazione ordinario è l’appello, anche se la parte è vittoriosa sulla questione di competenza.
  • La parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile è condannata alle spese e, nei casi previsti, deve corrispondere l’ulteriore contributo unificato.
  • []

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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